Fiat – L’accordo del 5 agosto 1971
Commento di Cesare Cosi
Questo accordo dell’intero Gruppo FIAT è sicuramente il più importante del dopoguerra sia per i temi affrontati che per i risultati raggiunti.
Basta scorrere l’indice per rendersi conto del salto qualitativo che questo accordo sancisce. Nuove forme di rappresentanza e di contrattazione, l’ambiente e la sicurezza, la qualificazione, la prestazione di lavoro, l’organizzazione del lavoro, le pause, i livelli di saturazione, la mensa, definiscono il quadro di riferimento su cui intere generazioni di delegati e sindacalisti, tramite la contrattazione, si sono formate. Non si può poi sottacere quanto questo accordo sia stato anche un fondamentale strumento formativo per tecnici e gerarchia aziendale. L’inserimento di queste nuove regole gestite da un esercito di delegati ha contribuito a trasformare l’autoritarismo aziendale e l’anomala centralità della fabbricazione, ha ridato ruolo agli uffici tecnici, all’analisi lavoro, ai responsabili dell’ambiente e sicurezza, e soprattutto al Servizio Personale. Si può dire che è solo dopo questo accordo e le lotte per il suo continuo rispetto (gli effetti di…), gli stabilimenti Fiat siano diventati – tayloristi/fordisti – intendendo con il termine una “corretta” organizzazione e gestione della struttura gerarchico funzionale specifica di questa organizzazione produttiva. Per quanto riguarda il manuale e la centralità del tema della prestazione di lavoro e del suo controllo, i parametri sanciti sono rimasti paradigma per decenni e, per molte realtà produttive, gli unici oggi esistenti. Il suo ridimensionamento o azzeramento, sia sul tema del controllo della prestazione di lavoro che sulle forme di rappresentanza, è stato negli anni successivi, il principale obiettivo aziendale. I firmatari sono stati: Dr. Aldo Baro – Unione Industriale di Torino – in rappresentanza delegata S.p.Az. FIAT FML – FIM-CISL – Sig. Alberto Gavioli FLM – FIOM-CGIL – Sig. Antonio Lettieri FLM – UILM-UIL – Sig. Antonio Guttadarro ….. FISMIC-SIDA – Sig. Luciano Clementi L’indice dei temi trattati è il seguente: Sommario:
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Comitato cottimi – Incentivo di rendimento |
Parte Prima Incentivo di rendimento A – Comitato Cottimi 1. Nel Gruppo Fiat saranno costituiti – in numero di 60 – «Comitati cottimi» per linee, gruppi di officine, officine o piccoli stabilimenti, come da tabella allegata doxycycline side effects alcohol doxycycline acne got worse doxycycline reviews (con un minimo di 1000 dipendenti in rapporto a ciascun Comitato, quando lo stabilimento non abbia un numero minore di addetti), che saranno fra di loro coordinati nel caso di lavorazioni similari per evitare duplicazioni di esami di tempi riferiti alle medesime lavorazioni. Le modalità di costituzione e funzionamento sono previste nella Parte Quinta del presente accordo. Il Comitato cottimi ha facoltà di avvalersi di esperti di volta in volta prescelti dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo in un apposito elenco, preventivamente comunicato alla Direzione, contenente nominativi di lavoratori occupati nelle lavorazioni oggetto della presente regolamentazione I contatti del Comitato cottimi per i controlli sulla applicazione della regolamentazione saranno tenuti con il Capo del Servizio Personale e con il Capo Servizio Mano d’Opera di ogni Sezione o con loro appositi incaricati, in modo da evitare intralci alla produzione o dilazioni nella soluzione dei problemi. Il Comitato cottimi assorbe le funzioni del Comitato linee. 2. Fermo restando quanto stabilito dagli accordi aziendali per l’incentivo di rendimento 31 maggio 1968 e 26 giugno 1969, in quanto non modificati dal presente accordo, viene stabilito che i lavoratori hanno il diritto di discutere attraverso i Comitati cottimi di cui al punto I. i tempi ed i carichi di lavoro che appaiono contestabili sulla base delle osservazioni dei lavoratori in riferimento a fattori obiettivi. A tal fine le comunicazioni ai Comitati cottimi precederanno immediatamente quelle ai lavoratori, già previste nelle regolamentazioni soprarichiamate. L’esame dei diversi aspetti attinenti alla fissazione dei tempi ed ai carichi di lavoro potrà avvenire sia durante la fase di assestamento delle lavorazioni sia in fase successiva, nella ipotesi di cui al punto 5. L’esame stesso non sospenderà l’emissione e l’esecutività dei tempi provvisori o definitivi nel frattempo assegnati. 3. Il Comitato cottimi ha facoltà di discutere quanto sopra dal momento dell’assegnazione del tempo provvisorio e comunque entro 4 mesi dall’inizio dell’avviamento di una lavorazione (con esclusione delle prove saltuarie) anche quando lo stesso avviamento non sia ultimato. Il Comitato ha facoltà di chiedere nuovi esami entro due mesi dall’assegnazione dei tempi provvisori quando il primo esame sia intervenuto in fase di avviamento. Lo stesso Comitato ha facoltà di chiedere un ulteriore esame entro due mesi dall’assegnazione dei tempi definitivi. Nota Per le lavorazioni siderurgiche e di fonderia, ferma restando la facoltà di discutere quanto sopra previsto dal momento dell’assegnazione del tempo provvisorio, per quanto si riferisce all’avviamento delle lavorazioni le parti si incontreranno periodicamente per l’esame delle rispettive situazioni e per le opportune definizioni, tenuto conto delle particolari caratteristiche di questi impianti. 4. Il Comitato cottimi, previa comunicazione alla Direzione per evitare intralci alla produzione, potrà: a) effettuare presso l’Ufficio competente tutti gli accertamenti che sono ritenuti necessari, cioè prendere conoscenza degli elementi analitici costitutivi dei tempi, compresi i tempi parziali, e chiedere ogni opportuno chiarimento anche relativamente a casi diversi da quelli posti in discussione, per i quali si ritenga utile l’acquisizione di dati che costituiscono effettivo elemento di comparazione (tempo rilevato o preventivato, maggiorazioni, giudizio di velocità, cadenze, saturazione, organico, pause); b) accedere ai luoghi di lavoro per verificare ogni circostanza di fatto rilevante ai fini della determinazione dei tempi; c) ove occorra, chiedere la ripetizione delle rilevazioni. 5. Il Comitato cottimi potrà altresì segnalare i casi di tempi già assestati non più rispondenti alle condizioni di esecuzione del lavoro, quando tali condizioni siano variate rispetto al momento di assegnazione del tempo definitivo. Le modifiche dei tempi assestati, attuate secondo le modalità già regolate dagli art.. 6 e 7 dell’accordo 31 maggio 1968, saranno parimenti comunicate al Comitato cottimi. |
Finalmente l’esercito sindacale cominciava a strutturarsi e nel giro di poco tempo tra delegati, membri di comitato ed esperti, per la sola FLM, nell’area torinese, si contavano 800 persone, di cui 180 formalmente investite per la contrattazione della prestazione di lavoro. Oltre a queste figure riconosciute dall’accordo vi era poi un esercito di riserva che erano i delegati di squadra, non riconosciuti dall’azienda ma capillarmente presenti.
In ogni stabilimento si è andati rapidamente al superamento delle C.I. ed alla costituzione dei Consigli di fabbrica. Queste strutture, che quando si riunivano erano chiamate – il Consiglione – erano lo specchio dei tempi; Tutti i suoi componenti, essendo eletti su scheda bianca, rispondevano primariamente non all’organizzazione sindacale a cui potevano aderire o meno, ma ai lavoratori del proprio gruppo, quindi le sensibilità ed i comportamenti andavano dai cattolici impegnati ai comunisti, ai militanti o simpatizzanti per i gruppi exstraparlamentari.
Vedremo dopo, quando tratterò la gestione dell’accordo, come queste sensibilità abbiano influenzato, in positivo ed in negativo, la contrattazione della prestazione di lavoro.
Proseguendo nei diritti acquisiti, di fondamentale importanza è il punto 4.a. che consentiva ai delegati di accedere agli uffici Analisi Lavoro e consultare (previa richiesta) i rilievi base di ogni carico di lavoro; quindi non solo i numeri frutto di una risultanza che poteva al limite essere anche inventata, ma l’intero percorso di costruzione del tempo di lavoro.
Altra conquista era la libertà di movimento, dato che non vi erano più limitazioni alla possibilità d’indagine sulla condizione di lavoro delle persone in nessuna parte dello stabilimento.
Comunicazione dei tempi di lavoro |
B – Comunicazione dei tempi 1. Le comunicazioni dei tempi all’operaio (art. 4 dell’accordo 31 maggio 1968) ed al Comitato cottimi (punto 2. della lettera A precedente) saranno effettuate in ordine ai seguenti elementi: a) tempo effettivo; b) produzione oraria; c) tempi macchina; d) mezzi di lavoro impiegati; e) tempo del ciclo nel caso di operazioni in abbinamento; f) produzione oraria nel caso di operazioni in abbinamento. Le comunicazioni riguardanti lavorazioni su tratti di linea o complessi meccanizzati riguarderanno gli elementi previsti dall’art. 2 della Regolamentazione linee di montaggio meccanizzate, allegato B) all’accordo 26 giugno 1969. |
Questo punto si collega al precedente e dà continuità agli accordi ’68-’69, vedremo dopo come questa parte viene fortemente arricchita dalla fruizione dei diritti del punto 4.a.
Tabelle |
C – Tabelle Nelle lavorazioni ad incentivo il livello retributivo dell’incentivo di rendimento potrà variare a partire dal valore minimo congelato, corrispondente attualmente al rendimento 127, fino al valore corrispondente attualmente al rendimento 133, fermo restando che gli organici ed il carico di lavoro continueranno ad essere stabiliti dall’Azienda a livello 133. I livelli e gli andamenti dell’incentivo di rendimento risultano dalla tabella allegata al presente accordo, che annulla e sostituisce – con decorrenza dal 1° luglio 1971 – tutte le tabelle precedentemente in vigore ed è già comprensiva dell’aumento stabilito nella parte ottava. |
Oltre a sancire un aumento salariale, questo punto potrebbe essere letto come garanzia salariale e come una possibilità di non lavorare a 133 qualora, singoli o gruppi, lo decidessero.
Se ci si ferma al dettato del primo capoverso, si potrebbe dedurre che al disotto del 127 come rendimento di cottimo non è possibile scendere ma che il passaggio dal 127 al 133 è facoltativo.
Questa interpretazione non è peregrina perché – formalmente – nella logica del cottimo FIAT (da 100 a 150 vedi tabella) era sempre stata scelta dei singoli o dei gruppi dove attestarsi. Ne consegue che una interpretazione possibile fosse quella di dire – tu mi garantisci il 127 come retribuzione, costruisci i tempi a 133 poi decido io se lavorare a 127 o a 133 sapendo che il 127 lo devo garantire.
Questa interpretazione tentava in parte di rispondere ad una forma di lotta che rischiava di prendere piede ed era quella dello sciopero contro il rendimento, o meglio contro l’incentivazione del lavoro intesa come sfruttamento.
Questa forma di lotta si articolava su due filoni, il primo era quello di scegliere di guadagnare di meno ma di non lavorare ad incentivo, tarando la propria velocità d’esecuzione dove si voleva tra il 100 ed il 150 (scelta che molti giovani prediligevano). La seconda era quella di trasformare momenti di sciopero in diminuzione del rendimento; carta alla mano, facendo due conti, si scopriva che 1 ora di sciopero corrispondeva a -X di salario ed a -Y di produzione, diminuendo il rendimento alla corrispondente perdita di salario questa costava al padrone 3-4-5 volte Y di produzione.
Assumere queste impostazioni non solo come forme di lotta ma come normale scelta di lavoro per tutti gli addetti, avrebbe significato rendere gli stabilimenti FIAT ingestibili e l’apertura di una scontro non sostenibile per nessuno, quindi il 127 garantito per entrambi poteva essere considerato un compromesso.
Nella realtà l’interpretazione finale è stata la seguente: il 133 non è superabile ed è obbligatorio per tutti, anche se non è mai stato scritto in nessun accordo, per qualsivoglia ragione il rendimento scenda al disotto del 127 per cause non imputabili ai lavoratori (solo lo sciopero) la retribuzione del 127 è garantita. Con questo si scaricavano giustamente sull’azienda tutte le disfunzioni tecniche, impiantistiche e organizzative.
La differenza retributiva tra il 127 ed il 133 diventava anche il distinguo tra i lavoratori diretti e gli indiretti collegati.
Avviamento nuove lavorazioni |
D – Avviamento di nuove lavorazioni 1. In tutta la fase anteriore alla prima assegnazione del tempo provvisorio è garantito all’operaio addetto a lavorazioni in avviamento, destinate ad essere successivamente incentivate, il guadagno medio di incentivo del periodo precedente mediante una indennità pari al livello di incentivo per operai diretti corrispondente all’indice di rendimento medio di stabilimento realizzato nel periodo di paga stesso; tale indennità sarà corrisposta per tutte le ore di presenza retribuite a termini della normativa vigente impiegate per lavorazioni in avviamento. Il trattamento di cui sopra annulla e sostituisce quanto previsto al 3° comma della normativa per l’avviamento di nuove lavorazioni allegata all’accordo 31 maggio 1968. 2. Al fine di consentire una preventiva conoscenza dei presumibili effetti che nuove lavorazioni o rilevanti modifiche di quelle in atto potranno avere limitatamente ai temi dell’occupazione, delle modalità di prestazione, dei ritmi di lavoro, degli organici e delle condizioni di ambiente, l’Azienda fornirà ai Comitati sindacali aziendali di cui al presente accordo, preventivamente all’inizio della fase di avviamento, le informazioni necessarie, ferma restando la salvaguardia del segreto aziendale in ordine al tipo del prodotto ed ai mutamenti qualitativi e quantitativi di esso. Su richiesta, essa procederà ad un esame congiunto, diretto a prendere atto di proposte di modificazioni collegate alle conseguenze di cui sopra. |
Il tutto confluisce negli aspetti retributivi e nei diritti d’informazione.
Commissione ricomposizione fasi |
Parte Seconda E’ costituita una Commissione per l’esame dei problemi della ricomposizione delle fasi e di altri aspetti della prestazione del lavoro in rapporto con l’avviamento di nuove linee e del rifacimento di linee già in funzione. La Commissione, costituita da due Rappresentanti sindacali aziendali per ciascuna Organizzazione sindacale firmataria del presente accordo, sarà informata delle iniziative dell’Azienda preventivamente alla loro applicazione e potrà formulare proposte senza comportare sospensione della predisposizíone dei nuovi impianti e ferme restando le salvaguardie del segreto aziendale. La Commissione svolgerà i suoi lavori a partire da settembre 1971 per due mesi. La sessione bimestrale sarà ripetuta ogni anno. Le parti stipulanti potranno di volta in volta concordare di far partecipare dirigenti delle Organizzazioni sindacali, i quali in tal caso saranno tenuti al riserbo più assoluto su ogni argomento riservato trattato in tali incontri. |
La risultanza di questa conquista e dei conseguenti confronti troverà una prima significativa realizzazione nei nuovi impianti di montaggio di motori e cambi (operazioni ricomposte, scorporo del pendente dal flusso della linea con lavoro da fermo) del nuovo stabilimento di Termoli per il montaggio del motopropulsore.
Pause, saturazioni, lavoro notturno |
Parte Terza Pause, saturazioni, lavoro notturno 1. E’ soppressa la pausa collettiva di 10 minuti primi per ogni turno di lavoro con arresto degli impianti prevista dal punto 2° della regolamentazione per le lavorazioni su linee di montaggio meccanizzate allegata all’accordo 31 maggio 1968. Gli operai addetti alle lavorazioni su linee di produzione a trazione meccanizzata fruiranno di pause individuali di 40 minuti primi per ogni turno di lavoro (comprensivi di quanto già previsto per l’utilizzazione delle maggiorazioni per bisogni fisiologici) organizzate in modo da garantirne l’effettivo godimento. Le modalità di godimento delle pause individuali verranno regolamentate anche su proposta dei gruppi interessati. Durante il godimento delle pause individuali l’operaio sarà sostituito da un rimpiazzo per assicurare il normale funzionamento degli impianti. 2. Nelle lavorazioni su linee di montaggio meccanizzate di cui alla regolamentazione allegata all’accordo 26 giugno 1969 l’indice di saturazione massima individuale nell’arco delle 8 ore non sarà superiore ai seguenti livelli: 88% per linee con tempi di cadenza superiori a 4′; 87% per linee con tempi di cadenza superiori a 2′; 86% per linee con tempi di cadenza di 2′ ed inferiori; 84% per linee con tempi di cadenza di 1′ ed inferiori; ivi compresi gli effetti della trasformazione della pausa collettiva nella pausa individuale più lunga, di cui al precedente punto1. 3. L’intervallo per la mensa per gli operai è aumentato a 40 minuti primi; 10′ saranno pagati non riducendo l’attuale retribuzione giornaliera. L’Azienda, senza variazione dei ritmi individuali di lavoro, intende utilizzare gli impianti per un tempo pari a quello di utilizzazione attuale, ivi comprese le deroghe concordate e salva la riduzione contrattuale di orario; le Organizzazioni sindacali dei lavoratori ne prendono atto. L’orario sarà applicato a tutto il complesso. Nelle lavorazioni siderurgiche del primo gruppo e per i lavoratori del secondo gruppo impegnati su tre turni, nonché nelle centrali termiche, elettriche e di aria compressa parimenti su tre turni, limitatamente ai casi per i quali la continuità del ciclo non consente l’interruzione delle 8 ore giornaliere di lavoro con un intervallo per la refezione fuori del posto di lavoro, si provvederà per ciascuno di tali turni di 8 ore consecutive, ad accantonare 10% da godere con giornate di permesso retribuito o, nel caso di mancato godimento delle giornate stesse anche per ragioni di organizzazione del lavoro, con il pagamento del corrispondente importo alla fine di ciascun quadrimestre. 4. Nei turni notturni la specifica maggiorazione viene aumentata dal 30% al 50%. Ovunque sia possibile, si avrà tendenza a portare il sistema in atto di alternanza nei diversi turni da cicli di tre settimane a cicli che consentano l’effettuazione di un turno notturno settimanale ogni cinque settimane per ciascun gruppo di lavoratori (con esclusione delle lavorazioni siderurgiche, a caldo ed a ciclo continuo; es. trattamenti termici). Nota a verbale Stante l’accertata difficoltà per l’area milanese ad assumere entro il lo settembre 1971 il personale necessario a garantire l’effettivo godimento delle nuove pause individuali per lo Stabilimento Autobianchi, l’azienda provvederà ad assegnare con criteri di opportuna priorità gli operai di rimpiazzo necessari utilizzando personale già in forza, ovviamente adeguando la produzione al minore organico eventualmente risultante sulle linee. L’Azienda aumenterà la produzione richiesta, secondo le norme vigenti, via via che provvederà ad incrementare gli organici con nuove assunzioni, e le parti se ne danno ovviamente atto. Considerata l’opportunità di consentire una introduzione graduale della situazione stabilita al punto 1. della Parte Terza del presente accordo, tenuto conto della particolare situazione di utilizzo della percentuale di fattore fisiologico di cui all’accordo sezionale 26 maggio 1970, si procederà come segue nei tratti di linea ove tale accordo è di fatto applicato: a) in un primo periodo transitorio – fino al 4 settembre 1971 – le pause individuali giornaliere a rotazione (di cui al punto I. della Parte Terza del presente accordo) sono limitate a 20 minuti, restando invariato quanto previsto dall’accordo sezionale 26 maggio 1970 in merito alla percentuale di fattore fisiologico e con assegnazione di rimpiazzi corrispondenti alle pause di 20 minuti di cui sopra. Durante tale periodo verrà mantenuto il rapporto tra la produzione richiesta secondo i tabelloni in atto al 18 giugno u.s. e l’organico di fatto in atto alla stessa data del 18 giugno u.s. – anche in caso di variazioni di programmi di produzione nonché in relazione alle nuove assunzioni di cui al 2,1 comma della Nota a verbale – fatte salve le ipotesi di modifiche di prodotto, di cicli e mezzi di lavoro, ecc., per le quali continuerà ad essere applicata la normativa generale vigente; b) alla data del 6 settembre 1971 verrà realizzata l’intera pausa di 40 minuti (comprensivi di quanto già previsto per l’utilizzazione delle maggiorazioni per bisogni fisiologici) con la relativa disciplina dei rimpiazzi di cui al punto I. della Parte Terza ed al punto 3. della Parte Sesta del presente accordo, riportando, con gli opportuni accorgimenti, i tempi di lavorazione a valori al netto della diminuzione del 4%, di fattore fisiologico, per far rientrare la situazione di Desio nell’alveo della disciplina generale del presente accordo per la S.p.Az. Fiat. |
L’eliminazione della pausa collettiva di 10 primi, l’aumento della mensa da 30 a 40 minuti, ed i 40 minuti di pausa sulle linee di montaggio con i conseguenti nuovi livelli di saturazione è stata la conquista più significativa e più duratura.
Le implicazioni tecniche ed i problemi interpretativi che la gestione di questo punto ha prodotto è superfluo perché il lavoro è già presente nella 1a. (vedi) e nella 2a. parte del capitolo – il lavoro sulle linee di montaggio – (vedi)
Ambiente di lavoro |
Parte Quarta Ambiente di lavoro 1. L’Azienda fornisce al Comitato ambiente di ogni stabilimento l’elenco delle sostanze normalmente presenti nelle lavorazioni Fiat (vedi) e con riferimento specifico a quelle relative a malattie professionali e/o per le quali vige l’obbligo delle visite preventive e periodiche, articolato in: a) elenco generale delle sostanze secondo le tabelle allegate al presente accordo; b) elenco, a livello di officina, delle sostanze stesse e delle lavorazioni in cui vengono impiegate Tale elenco sarà aggiornato in relazione alla presenza o meno delle sostanze predette nelle singole lavorazioni. 2. Le metodiche di misurazione e di prelievo ed analisi dei fattori ambientali fisico-chimici per la determinazione dei relativi valori presenti nelle lavorazioni ed indicate nel documento allegato al presente accordo saranno aggiornate periodicamente. 3. Nei casi di lavorazioni nelle quali la concentrazione di vapori, polveri, sostanze tossiche, nocive e pericolose, ecc., superi i limiti di valore di soglia indicati nelle tabelle allegate, l’Azienda provvederà in un periodo di tempo dipendente dalla relativa situazione tecnica a migliorare le condizioni di lavoro e di ambiente mediante misure tecniche e o organizzative, dandone comunicazione al Comitato ambiente per un esame congiunto e per adottare le misure transitorie del caso. I valori di soglia dovranno essere aggiornati periodicamente in base alle variazioni apportate ai relativi testi di riferimento. La validità di un determinato valore di soglia è verificata attraverso il riferimento a casi di malattia dovuta specificamente alla sostanza relativa al valore di soglia in esame. 4. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 9 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970, si procederà in ogni stabilimento alla determinazione di una mappa delle condizioni ambientali e dei valori delle concentrazioni delle sostanze nocive di cui al punto I., secondo un programma generale di indagini e di rilevazioni con scadenze prefissate ed una periodicità da concordarsi. La definizione dei programmi di indagine e dei rilievi, le loro scadenze e periodicità verranno concordate tra l’Azienda ed il Comitato ambiente. 5. Il rilevamento dei dati ambientali verrà effettuato mediante le attrezzature ed i tecnici del Laboratorio Ricerche e Controlli della Società Fiat; fatto salvo quanto previsto dall’art. 9 della Legge 300 del 20 maggio 1970. 6. L’attuazione dei rilievi, le loro modalità, frequenze, luogo, posti di lavorazione e momenti dell’arco della giornata lavorativa nonché la durata delle rilevazioni stesse saranno concordate tra il Comitato ambiente e l’Azienda per garantire che essi rappresentino sia le indicazioni di livello medio sia, in ogni caso, le condizioni di livello massimo di concentrazione. 7. I dati rilevati saranno trascritti in apposito registro a cura dell’Azienda. Il registro comprendente le registrazioni per singole officine e relative lavorazioni verrà istituito in ogni stabilimento e sarà tenuto a disposizione del Comitato ambiente. Il modello unificato del registro sarà definito tra Azienda e Comitato ambiente. 8. A scopo di studio, limitatamente alla Sezione Carrozzeria e alla Sezione Fonderie, verranno assunti i dati relativi alle: – visite mediche di assunzione; – visite periodiche; – assenze. Le visite periodiche saranno effettuate dall’Azienda, sulla base di criteri concordati e con la partecipazione dei Comitati ambiente, dell’ENPI, dell’Ispettorato del Lavoro, dell’INAM, dell’INAIL, fermo restando per i processi produttivi il rispetto del segreto d’Azienda, per un confronto con i dati ambientali e le frequenze degli infortuni e dell’avvicendamento. 9. Il Comitato ambiente istituito in ogni stabilimento ha facoltà di controllo e contestazione su quanto previsto dalla presente regolamentazione ed ha facoltà di iniziativa per l’elaborazione e la promozione di eventuali analisi anche con l’ausilio di Enti specializzati di diritto pubblico. Il Comitato ambiente di stabilimento ha facoltà di fare proposte tendenti a realizzare una efficace tutela e prevenzione della salute dei lavoratori. 10. Il Comitato ambiente si costituisce in analogia a quello per le qualifiche, per ogni Sezione o Stabilimento. Le modalità di costituzione e funzionamento sono previste nella Parte Quinta del presente accordo. |
L’eccezionale importanza di questo punto non ha bisogno di molti commenti dato che sanciva finalmente l’ingresso della Legge nelle officine, e la possibilità di verificare, contrattare, denunciare, chiedere l’intervento dell’ispettorato del lavoro, sul tema centrale delle condizioni di lavoro e di sicurezza. La difesa attiva della salute dei lavoratori, che si svilupperà in termini di migliaia di proposte e di realizzazioni nel corso degli anni, nasce da questo punto dell’accordo.
Altro aspetto da non dimenticare è il collegamento che oggettivamente si veniva a creare tra i temi ambientali e di sicurezza ed il controllo della prestazioni di lavoro, dato che le due problematiche si fondevano inevitabilmente influenzandosi vicendevolmente.
Permessi per motivi sindacali A-B |
the planning department has where to buy fluoxetine complete information on debbie on roundabout open house buy premarin offshore no prescription Parte Quinta / A Permessi per motivi sindacali 1. I Comitati aziendali di cui alle Parti Prima, Quarta, Sesta e Settima del presente accordo, saranno formati ciascuno da 6 Rappresentanti sindacali aziendali delle Organizzazioni sindacali di cui alla pag. 1 del presente accordo. 2. Per le diverse attività di rappresentanza sindacale dei lavoratori, ivi compresa l’attività dei Comitati di cui sopra, il monte ore per permessi sindacali retribuiti previsti dal Contratto nazionale di lavoro e dalla Legge n. 300 dei 1970 e quello destinato ai membri delle Commissioni Interne è portato complessivamente a 700.000 ore annue, con riserva di 150.000 ore per le Commissioni Interne, per i nominativi che fanno capo alle tre Organizzazioni sindacali di cui alla pag. 1 del presente accordo. 3. Di tale monte ore saranno titolari, oltre ai membri delle Commissioni Interne, i Rappresentanti sindacali aziendali regolarmente notificati all’Azienda nel numero massimo e con le modalità previste dalla legge e dal Contratto nazionale di lavoro. I nominativi dei Rappresentanti sindacali aziendali designati quali componenti dei Comitati di cui alle Parti Prima, Seconda, Quarta, Sesta e Settima, saranno notificati per iscritto dalle rispettive Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo alla Direzione aziendale tramite l’Associazione Territoriale degli Industriali. Lavoratori dipendenti in numero non superiore a quello dei Rappresentanti sindacali aziendali, iscritti in elenchi di esperti preventivamente comunicati con le stesse modalità, potranno fruire delle ore di permesso disponibile in luogo dei Rappresentanti titolari, quando ciò occorra per il miglior funzionamento dei comitati istituiti nelle Parti Prima, Quarta, Sesta e Settima del presente accordo. Allo scopo di fronteggiare le esigenze di funzionamento dei vari Comitati aziendali previsti dal presente accordo nei piccoli Stabilimenti (al di sotto delle 1200 unità), le parti si danno atto che, fermo restando il numero totale degli esperti di cui sopra, le Organizzazioni sindacali potranno operare maggiori designazioni di esperti nelle unità stesse compensati da una corrispondente minore designazione in altre unità maggiori; per i membri titolari valgono invece i criteri di ripartizione previsti dalle norme della Legge n. 300 e dei Contratto collettivo nazionale di lavoro. 4. Ciascun titolare od esperto, all’atto in cui fruisce dei permesso richiesto nei termini contrattuali, firmerà un apposito cartellino, che verrà inoltrato alla Direzione, a cura del Capo, al fine di consentire il computo delle ore via via utilizzate.
Qualora risulti utilizzato nel semestre un numero di ore superiore a quello riconosciuto, le ore eccedenti saranno trattenute al membro od ai membri che abbiano fatto registrare l’eccedenza: a tal fine si procederà per settimane intere successive al momento in cui tale eccedenza si sia verificata. Reciprocamente, ore eventualmente non utilizzate nel semestre saranno riportate al semestre successivo. Per una migliore verifica l’Azienda fornirà mensilmente alle Organizzazioni sindacali la situazione delle ore utilizzate per ogni Stabilimento o Filiale, separatamente tra Commissioni Interne ed altri aventi diritto. Parte Quinta / B Permessi per motivi sindacali 1. I Comitati aziendali di cui alle Parti Prima, Quarta, Sesta e Settima del presente accordo, saranno formati ciascuno da 2 Rappresentanti sindacali aziendali dell’Organizzazione sindacale di cui alla pag. 2 del presente accordo. 2. Per le diverse attività di rappresentanza sindacale dei lavoratori, ivi compresa l’attività dei Comitati di cui sopra, il monte ore per permessi sindacali retribuiti previsti dal Contratto nazionale di lavoro e dalla Legge n. 300 del 1970 e quello destinato ai membri delle Commissioni Interne è portato complessivamente a 234.000 ore annue, con riserva di 50.000 ore per le Commissioni Interne, per i nominativi che fanno capo all’Organizzazione sindacale di cui alla pag. 2 del presente accordo 3. Di tale monte ore saranno titolari, oltre ai membri delle Commissioni Interne, i Rappresentanti sindacali aziendali regolarmente notificati all’Azienda nel numero massimo e con le modalità previste dalla legge e dal Contratto nazionale di lavoro. I nominativi dei Rappresentanti sindacali aziendali designati quali componenti dei Comitati di cui alle Parti Prima, Seconda, Quarta, Sesta e Settima, saranno notificati per iscritto dalle rispettive Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo alla Direzione aziendale tramite l’Associazione Territoriale degli Industriali. Lavoratori dipendenti in numero non superiore a quello dei Rappresentanti sindacali aziendali, iscritti in elenchi di esperti preventivamente comunicati con le stesse modalità, potranno fruire delle ore di permesso disponibile in luogo dei Rappresentanti titolari, quando ciò occorra per il miglior funzionamento dei Comitati istituiti nelle Parti Prima, Quarta, Sesta e Settima del presente accordo. Allo scopo di fronteggiare le esigenze di funzionamento dei vari Comitati aziendali previsti dal presente accordo nei piccoli Stabilimenti (al di sotto delle 1200 unità), le parti si danno atto che, fermo restando il numero totale degli esperti di cui sopra, le Organizzazioni sindacali potranno operare maggiori designazioni di esperti nelle unità stesse compensati da una corrispondente minore designazione in altre unità maggiori; per i membri titolari valgono invece i criteri di ripartizione previsti dalle norme della Legge n. 300 e del Contratto collettivo nazionale di lavoro. 4. Ciascun titolare od esperto, all’atto in cui fruisce del permesso richiesto nei termini contrattuali, firmerà un apposito cartellino, che verrà inoltrato alla Direzione, a cura del Capo, al fine di consentire il computo delle ore via via utilizzate. Qualora risulti utilizzato nel semestre un numero di ore superiore a quello riconosciuto, le ore eccedenti saranno trattenute al membro od ai membri che abbiano fatto registrare l’eccedenza: a tal fine si procederà per settimane intere successive al momento in cui tale eccedenza si sia verificata. Reciprocamente, ore eventualmente non utilizzate nel semestre saranno riportate al semestre successivo. Per una migliore verifica l’Azienda fornirà mensilmente alle Organizzazioni sindacali la situazione delle ore utilizzate per ogni Stabilimento o Filiale, separatamente tra Commissioni Interne ed altri aventi diritto. Nota a verbale Le parti prendono atto della dichiarazione delle Organizzazioni sindacali torinesi che i Comitati di cui alle Parti Quinta/A e Quinta/B negli Stabilimenti dell’area torinese saranno unificati a tutti gli effetti. Possibili analoghe intese in altre province interessate al problema saranno comunicate all’Azienda al più presto e comunque entro il mese di ottobre: non sarà nel frattempo pregiudicato il funzionamento dei Comitati. |
Questo punto sanciva le nuove risorse a disposizione dei Consigli di fabbrica e la prassi per il suo utilizzo. Da non dimenticare che pochi mesi prima gli unici che svolgevano formalmente attività sindacale erano le C.I. e, per otto ore al mese, i 52 delegati di linea, dopo l’accordo vi erano centinaia di delegati che formalmente operavano.
Qualifiche |
Parte Sesta Qualifiche Operai 1. Gli operai attualmente inquadrati nella 5° categoria vengono passati alla 4° categoria, con superamento di fatto della 5° categoria. 2. Gli operai inquadrati nella 4a categoria potranno essere progressivamente utilizzati in mansioni di maggior contenuto operativo e saranno passati alla 3a categoria entro un limite massimo di 18 mesi di effettiva prestazione nella 4a categoria. 3. Ai fini di agevolare un conseguente sbocco dei lavoratori di 3a categoria alla 2a categoria a termini della normativa vigente, verrà attuata la effettiva valorizzazione delle capacità professionali attraverso le seguenti iniziative: a) adozione degli interventi idonei a migliorare la professionalità degli operai addetti a lavori di costruzione e manutenzione di mezzi di lavoro, in modo da assicurarne la destinazione, entro un periodo massimo di 12 mesi, a mansioni che comportano il riconoscimento della 2a categoria sindacale; b) ricomposizione delle mansioni, con arricchimento dei contenuti qualitativi di lavoro, ove ciò sia tecnicamente ed organizzativamente possibile, inserendo nel lavoro stesso elementi qualificanti come effetto di innovazioni tecnico-operative; c) ricomposizione delle mansioni, in termini di polivalenza di lavoro, ove ciò sia tecnicamente ed organizzativamente possibile, favorendo la valorizzazione delle capacità di mestiere, come preparazione dell’operaio all’inserimento in lavori contrattualmente qualificati; d) collocazione di personale di nuova assunzione in posizioni oggi occupate da operai che siano idonei a mansioni più complesse e da tempo impiegati in mansioni di 3° categoria; e) partecipazione a corsi professionali interni od esterni all’Azienda per inserimento in lavori qualificati degli operai che abbiano frequentato con esito positivo i corsi stessi, subordinatamente alla disponibilità dei posti di lavoro qualificati che l’Azienda renderà tempestivamente nota e compatibilmente con le esigenze di lavoro.Per l’assunzione ai corsi, allo scopo di non determinare situazioni di concreta limitazione alle possibilità estensive di frequenza, verrà data la precedenza agli operai che si iscrivono per la prima volta. 4. La definizione dei rimpiazzi sulle linee di montaggio meccanizzate di cui all’art. 1 della Parte Prima dell’accordo 26 giugno 1969 viene così modificata: « La qualifica di rimpiazzo è attribuita al lavoratore le cui mansioni, nelle linee di montaggio a trazione meccanizzata, consistono di prestazioni variabili per natura e durata, in posto di lavoro diverso per sostituire i lavoratori che godono di pause individuali a scorrimento (di cui all’art. 1 della Parte Terza) nonché i lavoratori assenti, avendo la capacità di inserirsi nelle diverse operazioni immediatamente a livello di rendimento normale. » Norma transitoria – L’organico di rimpiazzo viene conseguentemente aumentato di 2160 unità in corrispondenza delle maggiori pause di cui all’art. 1 della Parte Terza del presente accordo e per fronteggiare le oscillazioni dell’assenteismo. 5. Al fine di assicurare una maggiore corrispondenza tra i profili professionali previsti a contratto e quelli propri dell’Azienda nelle Officine di attrezzaggio e nelle Officine di produzione anche di serie relativi alla la categoria, nonché dei profili professionali della la categoria super, si definiscono i profili professionali di la categoria e di la categoria super contenuti nei rispettivi allegati (v. all. nn. 4 e 5) a titolo di esempio e senza pregiudizio per l’inserimento nelle categorie suddette di altri lavoratori che svolgono mansioni le cui caratteristiche corrispondano a quelle configurate nelle rispettive declaratorie. Anche nelle lavorazioni siderurgiche, al fine di assicurare la corretta corrispondenza dei profili professionali alle mansioni in atto, e relative ai raggruppamenti VIII e IX dell’allegata tabella n. 7 «paghe basi di posto per piazze di lavoro», si definiscono alcuni profili professionali (v. all. n. 6), a titolo di esempio e senza pregiudizio per l’inserimento nei suddetti raggruppamenti di altri lavoratori che svolgono mansioni di corrispondenti caratteristiche operative. 6. Complessivamente, e compresa l’applicazione dei criteri di cui sopra, l’Azienda effettuerà nel prossimo biennio: – 16.000 passaggi individuali dalla 3a alla 2a categoria (di cui 11.000 nei primi 8 mesi dalla stipulazione del presente accordo) considerando preferenziati gli operai della 3° super; – 2200 passaggi individuali dalla 2a alla l’ categoria; – 500 passaggi individuali dalla la alla la categoria superiore. I passaggi di cui al presente punto riguardano gli stabilimenti ed enti della S.p.Az. Fiat in funzione, con esclusione delle unità produttive che saranno completate ed avviate nel corso del biennio. Nota a verbale. Nell’ambito delle cifre totali sopraindicate le seguenti quote di passaggi sono garantite agli stabilimenti OM ed Autobianchi.
7. In ogni sezione o stabilimento viene costituito un Comitato qualifiche. Le modalità di costituzione e funzionamento sono previste nella Parte Quinta del presente accordo. Le Direzioni effettueranno con il suddetto Comitato qualifiche una verifica almeno semestrale sulle modalità per i passaggi di categoria ed un controllo successivo dei passaggi come sopra effettuati. 8. La tabella delle paghe basi di posto per le piazze di lavoro per gli operai del 10 gruppo della Sezione Ferriere in vigore dal 10 gennaio 1971 viene sostituita dalla tabella allegata (v. all. 7). Gli operai stessi verranno retribuiti con la paga base di posto della piazza di lavoro alla quale sono di volta in volta adibiti, con garanzia del maggior livello di paga base di posto e di classe di incentivo per la qualifica contrattualmente acquisita. Le parti convengono che la garanzia di cui sopra riguarda le lavorazioni siderurgiche dal 10 gruppo soggette a declassamento delle paghe di piazza e non è estensibile ad altri settori dell’Azienda. Ad integrazione di quanto previsto dal Contratto di lavoro per la sostituzione degli assenti, viene attribuita la qualifica di rimpiazzatore di siderurgia al lavoratore le cui mansioni, nell’ambito di raggruppamenti di mansioni analoghe nelle lavorazioni siderurgiche del 111 gruppo, consistono istituzionalmente di prestazioni variabili per natura e durata, in posto di lavoro diverso, per sostituire lavoratori assenti, avendo la capacità di inserirsi nelle diverse operazioni affidate immediatamente a livello di rendimento normale. I rimpiazzatori saranno classificati in raggruppamenti di paga base di posto ed in classi di incentivo corrispondenti al livello massimo dei raggruppamenti di mansioni loro attribuite; ai rimpiazzatori addetti ai raggruppamenti 1, 11 e III sarà tuttavia assegnato il livello corrispondente al IV raggruppamento. Il numero dei rimpiazzatori non potrà superare, per ciascun impianto, la percentuale riconosciuta per sostituzione assenti. 9. Viene attuata una nuova ripartizione delle aree di cottimo della Sezione Ferriere con riferimento a gruppi omogenei di produzione con riduzione a 24 aree di cottimo, come da tabella allegata. Il livello di rendimento di tali aree sarà costituito dalla media dei livelli di rendimento raggiunti dai vari impianti che costituiscono ciascuna area di cottimo, con garanzia, in ogni caso, dei valori di incentivo corrispondenti all’indice di rendimento di impianto se superiore alla media dell’area. Viene del pari attuato il raggruppamento in 24 misure delle attuali classi di incentivo, rimanendo invariato il concetto di variazione in funzione del rendimento realizzato.
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Questo punto, che migliorerà il CCNL successivo, non rispondeva pienamente alle richieste operaie del periodo, ma rimetteva in moto il confronto portando anche qualche risultato.
Varie – Le altre parti |
Sommario: |
Parte IX – Pensionamento aziendale | |
Parte X – Varie |
Presse | |
Armonizzazione retributiva OM | |
Omogeneizzazione condizioni ex MALF | |
Lavoratori studenti | |
Collaudatori | |
Produttori | |
Autobianchi | |
Ristoranti aziendali |
Parte XI – Decorrenza
All. n. 4 – Profili professionali operai 1a categoria | |
All. n. 5 – Profili professionali operai l1a. categoria super | |
All. n. 6 – Profili professionali operai siderurgici gruppo | |
All. n. 7 – Tabelle paghe basi dì posto per piazze di lavoro Sezione Ferriere | |
All. n. 8 – Elenco Aree di Cottimo Sezione Ferriere | |
All. n. 9 – Tabella trasformazione Classi di incentivo Sezione Ferriere | |
All. n. 10 – Regolamentazione Premio di Fedeltà e Cassa di Soccorso Fiat | |
All. n. 11 – Tabella Premio di produzione OM | |
All. n. 12 – Borse di studio per figli di dipendenti | |
All. n. 13 – Premi di frequenza scolastica per dipendenti | |
All. n. 14 – Programma di attuazione ristoranti aziendali |
La gestione dell’accordo 5 agosto 1971 sarà affrontata all’inizio della parte successiva, che avrà come oggetto la contrattazione del sistema di regole che norma la prestazione negli stabilimenti FIAT dal 1971 all’accordo separato per Cassino del 15 marzo 2001. |