Allegato - Accordo 31 maggio 1968 (Disagio linea al fondo)

 

Addì 31 maggio 1968 presso l’Unione Industriale di Torino si sono incontrati, per un esame applicativo delle norme contenute nell’art. 6 – Parte Prima – del vigente Contratto Nazionale di Lavoro 15 dicembre 1966 negli stabilimenti della S.p.A. FIAT (compresa l’azienda OM):

-        l’Unione Industriale di Torino nelle persone del dr. Aldo Baro e del dr. Ezio Ponte, in rappresentanza delegata ed assistenza della S.p.A. Fiat  

e

-        la Federazione Italiana Metalmeccanici (FIM-CISL) rappresentata da: sig. Luigi Macario, sig. Alberto Gavioli;

-        la Federazione Impiegati Operai Metallurgici (FIOM-CGIL) rappresentata da: onorevole Bruno Trentin, dr. Piero Boni, sig. Bruno Fernex;

-        la Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici (UILM-UIL)  rappresentata da: on. Bruno Corti, sig. Antonio Guttadauro;

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Addì 31 maggio 1968 presso l’Unione Industriale di Torino si sono incontrati, per un esame applicativo delle norme contenute nell’art. 6 – Parte Prima – del vigente Contratto Nazionale di Lavoro 15 dicembre 1966 negli stabilimenti della S.p.A. FIAT (compresa l’azienda OM):

-        l’Unione Industriale di Torino nelle persone del dr. Aldo Baro e del dr. Ezio Ponte, in rappresentanza delegata ed assistenza della S.p.A. Fiat

e

I Sindacati Provinciali di Torino:

-        FIM-CISL rappresentata da: dr. Cesare Delpiano, sig. Bruno Geromin, sig. Adriano Serafino;

-        FIOM-CGIL rappresentata da: onorevole sig. Aventino Pace, sig. Sergio Musso, sig. Bruno Panero;

-        FISMIC-SIDA rappresentata da: sig. Giuseppe Clerico, sig. Giovanni De Marinis, sig. Giuseppe Cavalitto;

-        UILM-UIL rappresentata da: sig. Secondo Perone, sig. Raffaele Marcacci, sig. Eusebio Cambussano.

Dopo lunghe e cordiali discussioni sulle questioni esaminate, le parti - richiamati i criteri ed i livelli stabiliti per la riduzione di durata dell’orario settimanale di lavoro nell'art. 6 sopra citato - hanno reciprocamente preso atto di quanto segue:

1)        A partire dal 1° luglio c.a. gli orari di 45 ore settimanali verranno stabiliti con distribuzione in cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì per il turno normale ed a settimana alternate od anche promiscue di cinque e sei giorni settimanali per i turni avvicendati con prestazione lavorativa a regime normale ‑ nella sesta giornata feriale (sabato) della stessa settimana e della settimana utile precedente o seguente ‑ delle ore non lavorate per causa di festività (limitatamente a tre festività).

(Nota bene ‑ l'Azienda ha disposto a questo proposito, per il 1969, le festività come da elenco che si allega).

La festività del Santo Patrono eventualmente ricorrente in periodo a 45 ore settimanali sarà spostata al di fuori del periodo di attuazione di detto orario.

Per il 1968 e il 1969 le festività del Santo Patrono sono spostate rispettivamente al 2 novembre 1968 e al 3 novembre 1969.

2)       Criteri analoghi verranno seguiti anche per la distribuzione degli orari di lavoro inferiori a 45 ore settimanali nonché per gli orari di lavoro degli impiegati.

3)        1 nuovi orari verranno fissati con decorrenza dal 1° Luglio 1968 secondo le modalità previste al punto 6 dell'art. 6 sopra citato, sotto riserva di favorevole conclusione in tempo utile dell'esame con le C.I. delle ore di inizio e di cessazione del lavoro per i vari turni.

4)        Resta salva l'adozione di regimi particolari di distribuzione di orario per esigenze di particolari servizi, anche in deroga ai suddetti punti, previo esame con le C.I. interessate al fine di una auspicabile soluzione di comune soddisfazione.

ELENCO FESTIVITÀ DISPOSTE DALLA FIAT PER L'ANNO 1969 AI FINI DEL RECUPERO A REGIME NORMALE NELLA SESTA GIORNATA FERIALE (SABATO) DELLA STESSA SETTIMANA E DELLA SETTIMANA, UTILE PRECEDENTE O SEGUENTE.

1) 19 Marzo 1969

2) 7 Aprile 1969

3) 15 Maggio 1969

Dopo lunghe e cordiali discussioni sugli argomenti trattati con riferimento al sistema di incentivo di rendimento in atto, le parti hanno reciprocamente preso atto di quanto segue:

1)    Il sistema di incentivo di rendimento in atto per gli operai degli stabilimenti di produzione della S.p.A. FIAT (compresi gli stabilimenti O.M.) è regolato dalle norme dell'art. 16 della Parte Prima del C.C.N.L. 15 Dicembre 1966 e dalle norme regolamentari applicative contenute nei testi e tabelle che si allegano;

2)    La S.p.A. FIAT rinnoverà con nota a parte la comunicazione informativa in merito ai criteri generali del sistema in atto di incentivo di rendimento, secondo la procedura contrattualmente stabilita, assolvendo integralmente agli obblighi dell'art. 16 – Parte operai – del vigente C.C.N.L.;

3)    I benefici economici previsti dalle nuove tabelle avranno decorrenza dal 1° Maggio 1968.

F I A T

INCENTIVO DI RENDIMENTO

Criteri generali del sistema

I) Modalità di rilevazione dei tempi di lavorazione

I tempi di lavorazione vengono determinati:

a) Per mezzo di rilievi cronometrici

I rilievi vengono eseguiti mediante lettura su cronometro dei tempi di esecuzione impiegati dall'operaio e considerazione della velocità di lavoro dell’operaio stesso.

Per velocità di lavoro si intende l'abilità e l'impegno dimostrati dall'operaio nell'eseguire l'operazione: si indica con velocità di lavoro 133 quella che può essere realizzata e mantenuta per tutta la giornata da un operaio di buona volontà e media capacità, senza alcun nocumento alla salute.

Tempo rilevato x velocità rilevata

-----------------------------------

100

Il rilievo dei tempi viene ripetuto per un appropriato numero di volte a seconda del tipo e delle esigenze della lavorazione, in modo da consentire con la determinazione del valore di maggiore frequenza una valutazione precisa ed obiettiva (curva di Gauss o media triangolata). Per consentire all'operaio di buona volontà e media capacità la realizzazione di un rendimento pari a 133, i tempi rilevati con le relative velocità vengono riportati a velocità 100. Quindi:

Tempo base a velocità 100: 

Al dato così rilevato vengono aggiunte le maggiorazioni per fattore fisiologico e fattore di riposo, ottenendo il "tempo" da assegnare all’operazione rilevata.

b) Per mezzo di preventivi

Quando non è possibile rilevare il tempo di lavorazione, i tempi vengono calcolati (a velocità base ‑ 100) sulla scorta di esperienze relative ad ogni fase.

Al dato così stimato vengono aggiunte le maggiorazioni per fattore fisiologico e fattore di riposo, nonché, in alcuni casi particolari, ulteriori maggiorazioni per imprevisti vari a seconda delle condizioni di lavorazione, ottenendo il "tempo" da assegnare all'operazione preventivata.

II) Coefficienti di maggiorazione

I coefficienti di maggiorazione dei tempi sono stabiliti in misure percentuali che vengono aggiunte ai tempi rilevati o preventivati: dette percentuali di maggiorazione sono state determinate sulla base di approfonditi studi condotti da tecnici e medici specializzati sulle precedenti esperienze aziendali, con l'ausilio di validi criteri di valutazione offerti dalla fisiologia del lavoro.

a) Fattore di riposo e fattore fisiologico

Le maggiorazioni per fattore di riposo sono determinate in funzione del grado di affaticamento causato dalle singole operazioni in relazione posizione e movimento del tronco e degli arti dell'operatore durante l’esecuzione dell'operazione ed alla resistenza opposta dal mezzo meccanico o dal peso spostato. 

Le percentuali di maggiorazione per fattore di riposo variano secondo le possibili combinazioni di atteggiamento e movimento dell'operatore e delle condizioni di resistenza del mezzo meccanico o del peso - tra i valori minimo e massimo seguenti:

1%-6% per posizione base seduto 3%-21% per posizione base in piedi 4%-15% per posizione base in ginocchio 6%-14% per posizione base coricato 6% -23% per posizione base in marcia.

La percentuale di maggiorazione per esigenze fisiologiche è valutata la misura uniforme del 4%.

b) Imprevisti

Le percentuali di maggiorazione per imprevisti vengono determinate sulla scorta delle esperienze relative alle condizioni di lavoro di talune lavorazioni esposte ad insorgenze eventuali od occasionali.

III) Metodi di calcolo dell'utile

L'utile viene determinato per ciascun periodo di paga mensile – senza cioè interdipendenza tra le misure realizzate nei vari periodi di paga mensile in base al rapporto tra le quantità prodotte moltiplicate per i tempi unitari e le ore di lavoro incentivato (cioè ore di presenza depurate dalle ad economia od inattività). La determinazione dell’utile viene effettuata collettivamente per ogni gruppo di operai addetti a lavori simili. o concomitanti con tempi assegnati (operai diretti), secondo importi orari variabili stabiliti in proporzione suddetto rapporto (indice di rendimento). Per gli altri operai non appartenenti a gruppi di cottimo (operai indiretti) viene determinata mensilmente una misura di compartecipazione proporziona alla media generale degli indici di rendimento dei gruppi di cottimo di ciascun Stabilimento.

NORME REGOLAMENTARI PER L’INCENTIVO DI RENDIMENTO

Premessa

L'incentivo di rendimento è istituito con il preciso scopo di dare agli operai direttamente ed indirettamente produttivi un incentivo all’aumento della produzione quantitativa e qualitativa, permettendo in pari tempo un congruo miglioramento della loro retribuzione.

II - Condizioni di applicazione

Art. 1 - Tempi base

Il concetto di tempo "a 100" è il seguente: un tempo è da considerarsi "a 100" quando, applicato alla misura del rendimento di un operaio medio normale, permette allo stesso di arrivare ad un indice di rendimento pari a 130/135 lavorando con continuità e con ritmo ottimo.

Art. 2 – Tempi rubricati

I tempi attualmente iscritti sulle rubriche o sui cicli (corrispondenti a rendimento 100) sono utilizzati per la determinazione dell'indice di rendimento sul quale si è basato l'incentivo.

Art. 3 – Tempi nuovi

I tempi nuovi da determinarsi per lavorazioni nuove o per nuovi metodi di lavorazione verranno rilevati o preventivati con lo stesso criterio utilizzato per la determinazione dei tempi attualmente iscritti alle rubriche o ai cicli.

Art. 4 Comunicazione dei tempi

I tempi sono comunicati agli operai interessati con uno dei seguenti sistemi:

a)    a mezzo di bolle di lavorazione;

b)    a mezzo di tabelle affisse in modo che i lavoratori interessati possano agevolmente prenderne visione.

Le comunicazioni riguardanti lavorazioni su tratti di linee o complessi meccanizzati comprenderanno:

a)    tempo unitario a 100 per ogni operazione;

b)    produzione media oraria per tipo;

c)    numero operai in organico effettivo;

d)    numero operai di rimpiazzo (in aumento all’organico effettivo per esigenze fisiologiche).

La comunicazione dei tempi comprenderà la descrizione del lavoro da svolgere; verranno inoltre fornite all’operaio le indicazioni e le spiegazioni opportune per metterlo in grado di effettuare il lavoro secondo la modalità prescritte e nel tempo assegnato.

Art. 5 – Assestamento dei tempi

Il periodo di assestamento dei tempi decorre dal momento in cui, raggiunta la messa a punto della lavorazione, vengono assegnati e comunicati agli operai interessati i tempi provvisori.

L’assestamento ha la durata di quattro mesi di effettiva esecuzione del lavoro per le lavorazioni dei settori automotoristici e di due mesi di effettiva esecuzione del lavoro per le lavorazioni degli altri settori; in detti periodi i tempi assegnati sono suscettibili di variazioni in più o in meno, le quali verranno di volta in volta comunicate agli operai interessati.

Nel periodo di assestamento l'operaio lavora ed è retribuito ad incentivo: i rendimenti dei singoli gruppi sono calcolati e notificati agli interessati secondo la normale procedura in atto.

Quando il rendimento abbia raggiunto un livello uguale o superiore a 130 gli operai diretti saranno pagati secondo l’indice di rendimento raggiunto. Qualora, limitatamente al periodo di assestamento, il rendimento effettivo risulti inferiore e 130, gli operai diretti saranno pagati in base alla tabella sotto riportata:

  Rendimento effettivo Rendimento pagato
- fino a……. 121 126

- fino a…….

123 127
- fino a……. 125 128
- fino a……. 127 129
- fino a……. 129 130

Quando siano intervenute variazioni tecniche ed organizzative alle condizioni di esecuzione del lavoro i tempi verranno rettificati in più o in meno proporzionalmente alle modifiche determinate dalle variazioni stesse, siano esse state apportate o riscontrate dall'azienda o dall'operaio.

Il nuovo tempo assegnato verrà comunicato agli operai nelle forme previste dall'articolo 4: verranno del pari fornite all’operaio le opportune indicazioni relative alle muove modalità di esecuzione del lavoro.

Alla suddetta comunicazione seguirà un periodo di assestamento normalmente di quindici giorni di effettiva esecuzione del lavoro, salva la facoltà delle parti di richiederne un prolungamento qualora esista una documentata necessità. Durante tale periodo la liquidazione dell’incentivo verrà fatta sulla base dell’indice di rendimento medio del gruppo risultante dopo l’applicazione per i soli operai interessati dalla modifica delle integrazioni previste dall’art. 5.

Art. 7 - Bolle supplementari "eventuali"

Per le lavorazioni non di serie o lavorazioni che si ripetono e lunga scadenza ai tempi preventivati potranno essere aggiunte delle bolle supplementari, provvisorie ("eventuali"), per quei casi nei quali le condizioni di lavoro non corrispondono a quelle previste dal preventivo. Per specifiche condizioni speciali di lavorazione le “eventuali" potranno verificarsi anche per le lavorazioni di serie. Le bolle supplementari provvisorie (''eventuali") verranno compilate con la specificazione di ciascuna delle necessità tecniche che ne determinano l'emissione.

Art. 8 – Reclami

Per reclami e controversie riguardanti l’applicazione del sistema di incentivo di rendimento in atto si applicheranno le norme e le procedure stabilite per i cottimi ed altre forme di incentivo dal vigente c.c.n.l..

Nei casi di reclamo o controversie riguardanti le materie di cui all'art.16 – parte prima del c.c.n.l. - punto 23, lettere da b) a d) nonché lettera e) quando ciò sia utile ai fini della definizione della controversia, le parti interessate potranno prendere visione degli elementi di determinazione del tempo assegnato (tempo rilevato o preventivato e maggiorazioni per le singole operazioni.

Qualora l'esame del reclamo o della controversia dia luogo alla variazione del tempo assegnato, l’applicazione del nuovo tempo - ai fini della liquidazione dell’incentivo di rendimento - avrà decorrenza dalla data di presentazione del reclamo scritto.

Art. 9 - Rilievo quantità prodotte

Il rilievo delle quantità prodotte avverrà come segue:

a)           per le lavorazioni intermittenti il lavoro verrà assegnato con l'accompagnamento di una bolla che indichi il quantitativo dei pezzi da fare ed il tempo unitario assegnato. L’operaio od il Capo Squadra dovrà annotare sulla bolla soltanto il nome ed il numero dell'esecutore o del gruppo. A lavoro ultimato le bolle verranno ritirate per il conteggio; a mani dell'esecutore rimarrà un talloncino di controllo. Qualora l’istituzione di detto metodo non sia possibile per l’applicazione iniziale, saranno ammessi altri criteri purché non si richieda l’autoscrizione delle quantità prodotte da parte dell’esecutore;

b)           per le lavorazioni in linea verranno istituiti dei traguardi fissi, ai quali un apposito incaricato (collaudo) rileverà i pezzi prodotti su appositi cartellini. La produzione rilevata verrà accreditata al gruppo di operai a monte del traguardo. Appositi controlli verranno istituiti tra le produzioni rilevate ai traguardi e la produzione finale della linea versata a magazzino o reparto susseguente;

c)           i casi di contestazione circa la produzione aggiudicata ai gruppi, se non risolti direttamente, verranno deferiti alla Commissione Interna con lo stesso procedimento che per i reclami relativi ai tempi.

Art. 10

La paga di fatto corrisposta agli operai diretti ed indiretti, composta dal minimo di categoria maggiorato dagli assegni di merito, non potrà in nessun caso essere ridotta, anche se si verificassero indici di rendimento inferiori a quello dal quale si inizia la corresponsione dell'incentivo.

Art. 11

L’incentivo di rendimento verrà determinato mensilmente e potrà oscillare da mese a mese in funzione dell’indice di rendimento. Non vi sarà cioè alcuna interdipendenza tra livello realizzato in un dato mese o periodo ed il livello minimo da assegnare nei mesi o periodi successivi.

III

Calcolo dell’indice e dell'incentivo di rendimento

Art. 12

L'indice di rendimento non viene considerato individualmente per ogni operaio, ma collettivamente per gruppi di lavori simili o concomitanti.

Gli operai appartenenti ad un dato gruppo, per il quale si determini l'indice di rendimento, percepiranno un incentivo stabilito in funzione all'indice stesso.

Tutti gli altri operai dello Stabilimento non appartenenti a gruppi per i quali si determini direttamente un indice di rendimento percepiranno un importo proporzionale all'indice generale medio dello Stabilimento.

Agli effetti della determinazione dell’indice di rendimento gli operai sì distinguono nelle seguenti categorie:

- Diretti: 

quelli per i quali l'indice è stabilito in funzione diretta al proprio lavoro. 

- Indiretti: 

quelli che collaborano più o meno direttamente con gli operai diretti ma per i quali non sì determina un indice di rendimento. 

Art. 13 - Formula dell'indice di rendimento

Il calcolo dell'indice di rendimento di ogni gruppo e la determinazione degli importi relativi avverrà con il seguente procedimento:

l'indice di rendimento di ogni gruppo sarà uguale a

100 x pezzi prodotti moltiplicati (x) tempi per pezzo (in ore) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ore di presenza meno (-) ore ad economia meno (-) ore inattività 

Art.14.- Ore ad economia

Per ore ad economia degli operai diretti si intendono esclusivamente quelle ore impiegate in lavori produttivi per i quali non sia stato determinato il tempo di esecuzione, oppure le ore impiegate in lavori di manutenzione o ausiliari per i quali non esista la regolare determinazione dei tempi di esecuzione. Sono però esclusi in modo assoluto i casi di lavori vari improduttivi eseguiti per occupare un operato che rimanesse altrimenti inattivo per uno dei motivi specificati all’articolato seguente.

Art. 15 – Ore di inattività

Per ore di inattività si intendono le ore perse dagli operai diretti per uno dei seguenti motivi:

- mancanza materiali;

- mancanza attrezzi, utensili o mezzi di lavoro;

- guasto macchina od impianti;

- mancanza energia elettrica;

- etc.

Art. 16 - Scarti

Per gli scarti si procederà come segue:

- entreranno nel computo dell’indice di rendimento gli scarti non imputabili all’esecutore;

- saranno dedotti dal computo dell'indice di rendimento gli scarti imputabili all'esecutore.

IV - Determinazione dei livelli di incentivo

Art. 17 - Operai diretti - Ore incentivate

L'incentivo di rendimento degli operai diretti sarà determinato in conformità delle tabelle allegate al presente regolamento.

Le basi e le misure stabilite per lavori normali sono applicate per tutte le lavorazioni ed i montaggi degli Stabilimenti terminali (ad eccezione dei reparti di lavorazione a caldo, fucinatura e fonderia).

Le basi e le misure maggiorate stabilite per lavori pesanti sono applicate, in sostituzione delle precedenti, esclusivamente per i lavori gravosi nei reparti di fucinatura, fonderie e siderurgia.

L'incentivo è dovuto sulle ore di presenza al netto delle ore ad economia e delle ore di inattività.

Art. 18 - Operai diretti ore ad economia ed ore di inattività

Per le ore ad economia e per le ore di inattività degli opera diretti verrà corrisposto all’operaio l'importo dell'incentivo di rendimento stabilito per gli operai indiretti, calcolato sulla media dello Stabilimento.

Per le ore ad economia ed ore di inattività di operai adibiti a lavorazioni le quali diano diritto agli incentivi a base maggiorate verrà corrisposto all'operaio l'importo orario dell’incentivo di rendimento nella misura fissata per gli operai indiretti adibiti a lavori gravosi.

Il rilievo delle ore ad economia (per sole cause specificatamente previste) nonché delle ore di inattività e la correlativa liquidazione dell’incentivo di rendimento per tali ore spettante devono essere operati individualmente per ogni operaio diretto.

Art. 19 – Operai diretti

Per gli operai indiretti l’incentivo di rendimento verrà corrisposto sulle stesse basi (a rendimento 100) degli operai diretti.

Per operai indiretti addetti a lavori gravosi nei reparti di fucinatura, fonderie e siderurgia verrà corrisposto l'incentivo rendimento a base migliorata; la corresponsione ai singoli di tale incentivo di rendimento base migliorata verrà fatta dietro proposta degli Stabilimenti interessati, previo parere favorevole del Servizio Lavoro - Sede Centrale.

Per tutti gli operai indiretti l'incentivo di rendimento verrà pagato in relazione al rendimento medio dello Stabilimento di appartenenza; e verrà corrisposto per tutte le ore di presenza qualunque sia la percentuale di ore di inattività degli operai diretti.

Art. 20 - Tabelle

I livelli e gli andamenti dell’incentivo di rendimento sono fissati dalle tabelle allegate al presente regolamento, di cui formano parte integrante.

Art. 21

Qualora si dovesse constatare una sensibile caduta degli indici di rendimento e dei relativi importi dell'incentivo di rendimento, la Commissione Interna potrà intervenire presso la Direzione per congiuntamente accertarne le cause. Nel caso di mancato accordo la questione potrà essere esaminata dalle Organizzazioni Sindacali provinciali.

AVVIAMENTO DI NUOVE LAVORAZIONI

Per avviamento di nuove lavorazioni si intende il periodo in cui: 

- per l'inizio di una nuova lavorazione;

- per l’introduzione di nuove macchine o impianti di rilevante importanza;

- per sostanziali variazioni del processo produttivo o del ciclo di lavorazione;

- o per motivi analoghi;

si proceda alla messa a punto della lavorazione ed alla determinazione dei tempi relativi. In questo periodo gli operai interessati lavorano senza preventiva comunicazione dei tempi di esecuzione, e perciò senza che sia possibile un calcolo del loro rendimento agli effetti dell’incentivo di rendimento.

Le Direzioni segnaleranno agli interessati ed alla C.I. l'inizio, i traguardi mensili e - ove possibile - la probabile durata dei periodi di avviamento.

Durante tali periodi. gli operai diretti percepiranno, per tutte le ore impiegate per lavorazioni in avviamento l'incentivo di rendimento ad economia, con l’aggiunta delle quote di integrazione in lire/ora, variabili in relazione alla percentuale di realizzazione dei programmi aziendali di avviamento preventivati per ciascun gruppo, previste dalla seguente tabella:

Quote percentuali realizzate di ciascun programma

70%  80% 85% 90% 95% 100 

Quote di integrazione: lire/ora

6

I singoli programmi di avviamento sono elaborati per periodi variabili a seconda delle lavorazioni e delle esigenze tecnico-produttive. I programmi possono essere variati nel corso del relativo periodo ove intervengano esigenze non previste di qualsiasi natura (variazioni nella composizione degli organici, necessità tecnico-produttive, etc.).

Nell’eventualità di realizzazione di percentuali inferiore al 70% del programma le Direzioni ne daranno notizia alle rispettive C.I. per il comune esame della situazione da effettuarsi in tempo utile per la liquidazione mensile delle retribuzioni. Ove necessario, un ulteriore esame della situazione potrà essere svolto in seconda istanza tra le Organizzazioni sindacali provinciali. 

Per gli operai indiretti verrà liquidato il normale incentivo nelle misure ad essi spettanti, senza integrazioni.

 

LAVORAZIONI SU LINEE MECCANIZZATE

I) E’ istituito una "indennità disagio linea" da attribuirsi agli operai direttamente incentivati (e per le sole ore ad incentivo), i quali - prestando la loro opera con attività totalmente o quasi totalmente manuale su linee o giostre a trazione meccanica per lavorazioni a catena, aventi velocità uniforme o spostamento a scatti con cadenza fissa, non influenzabile dal lavoratore, in modo che il ritmo di lavoro ne risulti determinato e vincolato - effettuino interventi, in posizione normale o disagiata, di carattere continuo e di natura ripetitiva con frequenza che comporti una apprezzabile gravosità di prestazione e svolgano operazioni condizionate dalla organizzazione tecnico-produttiva, in quanto legate a più attività consecutive, per cui sussista l’impossibilità di non effettuare le singole operazioni assegnate.

L’indennità disagio linea, valutata in base al vincolo operativo, alla positura del lavoro, alla frequenza di ripetitività ed alle caratteristiche della prestazione, viene corrisposta per le sole ore ad incentivo nelle misure orarie indicate nella tabella allegata. 

II) Il movimento delle linee di produzione a trazione meccanizzata – che non siano già normalmente soggette a pause di durata complessivamente pari o superiore o che, comunque, non consentano tecnicamente possibilità di pause individuali agli operai addetti senza intervento di rimpiazzi - viene arrestato per un periodo di 10 minuti primi per ogni turno di lavoro e gli operai addetti osservano un riposo di pari durata retribuito secondo il guadagno globale individuale, senza ricupero della produzione.

Ciò non darà luogo a variazioni di sorta delle attuali modalità di determinazione dei tempi di lavorazione nonché di liquidazione della retribuzione e di computo dell’incentivo di rendimento.

 

INDENNITÀ DISAGIO LINEA

Decorrenza  -  1°/5/1968

Importo orario

Classificazione

L. 8

Operai collaudatori operanti su linea ad altezza normale

L. 10

Operai collaudatori operanti su linee sopraelevare

L. 12

Operai che effettuano interventi variabili, in positura normale e con leggera gravosità di prestazione

L. 17

Operai che effettuano operazioni lunghe e costituite da diversi elementi, in positura normale e con prestazioni di media gravosità

L. 21

Operai che effettuano operazioni di breve durata, costituite da pochi elementi, in positura normale, e con prestazioni di media gravosità

L. 24

Operai che effettuano operazioni lunghe e costituite da diversi elementi, in positura varia, con gravosità di prestazione superiore alla media

L. 28

Operai che effettuano operazioni di breve durata, costituite da pochi elementi, in positura varia, con prestazioni di media gravosità

L. 32

Operai che effettuano operazioni di breve durata, costituite da pochi elementi, in positura varia, con gravosità di prestazione superiore alla media

L. 36

Operai che effettuano operazioni di breve durata e costituite da pochi elementi, su linee o tratti di linee sopraelevate, con braccia al di sopra del capo