Fiat – L’accordo del 31 maggio 1968

Commento di Cesare Cosi

L’accordo del 31 maggio 1968 presso l’Unione Industriale di Torino (vedi il testo integrale) scaturisce dall’esigenza di dare attuazione, negli stabilimenti FIAT, alle norme contenute nell’art. 6 – Parte Prima – del CCNL del 15 dicembre 1966 con riferimento anche al CCNL dell’11 febbraio del 1963 (vedi).Tutti i punti erano importanti soprattutto il 1° che richiamava nel Contratto nazionale l’Art. 2100 del C.C., ma, alla luce della situazione FIAT, i punti 5-6-7-8 imponevano un adeguamento dell’accordo del 1955 e successivi:

  1. L’azienda, tramite la propria associazione sindacale comunicherà ai sindacati provinciali dei lavoratori i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore.  Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti di maggiorazione (causali e valori, minimo e massimo), ai metodi di calcolo dell’utile di cottimo. Per le lavorazioni a catena (considerate tali le linee di produzione meccanizzata e non i servizi ausiliari automatizzati) le comunicazioni di cui sopra saranno egualmente fatte tenendo conto della diversa denominazione che detti criteri assumono. Tali comunicazioni avranno finalità informativa, essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo alle condizioni e secondo la procedura di cui al punto 23 (vedi chiarimento in calce all’articolo). Per le lavorazioni a catena per le quali non ricorrano gli estremi per la retribuzione a cottimo, la percentuale di mancato cottimo viene maggiorata di due punti.

  2. In caso di introduzione di nuovi sistemi di cottimo, alla comunicazione cui al punto 5 potrà  eseguire, a richiesta, un esame congiunto tra l’organizzazione sindacale che rappresenta l’azienda ed i sindacati provinciali dei lavoratori. La modifica di taluno dei criteri che hanno formato oggetto della comunicazione informativa di cui al primo comma del punto 5, purché non alteri il sistema in atto, non costituisce variazione del sistema stesso ai sensi del comma precedente, fermo restando l’obbligo della comunicazione informativa.

  3. Resta in facoltà del Sindacato dei lavoratori di instaurare controversia collettiva quando sorga contestazione circa la rispondenza del sistema in atto alle norme di cui al presente articolo.  

  4. Gli operai lavoranti a cottimo dovranno essere messi a conoscenza, all’inizio del lavoro, per iscritto o per affissione nei reparti in cui lavorano quando si tratta di cottimi dì squadra o collettivi del lavoro da eseguire e della corrispondente tariffa di cottimo (a tempo od a prezzo) nonché di ogni elemento necessario per il computo dell’utile di cottimo stesso.  

Il testo concordato nella parte – Incentivo di rendimento / Criteri generali del sistema – è una sorta di prototipo di tutte le future comunicazioni, dato che il punto in questione è stato sempre presente ed attualmente è parte integrante dell’Art. 11 del CCNL.

Nelle officine, nel maggio del 1968, i contenuti dell’accordo sotto l’aspetto normativo erano pressoché sconosciuti e nulla era cambiato rispetto alla situazione precedente. La cosa presa in esame e controllata erano i nuovi livelli retributivi dell’incentivo (vedi grafico).

 

FIAT Sezioni FIAT 1° maggio 1968
Rendimenti DIRETTI INDIRETTI
Adulti MINORI anni 18 Adulti MINORI anni 18
Lavori Pesanti Lavori Normali Lavori Pesanti Lavori Normali
100 46,00 39,00 36,00 46,00 39,00 36,00
101 47,45 40,25 37,15 47,00 39,95 36,90
102 48,90 41,50 38,30 48,00 40,90 37,80
103 50,35 42,75 39,45 49,00 41,85 38,70
104 51,80 44,00 40,60 50,00 42,80 39,60
105 53,25 45,25 41,75 51,00 43,75 40,50
106 54,70 46,50 42,90 52,00 44,70 41,40
107 56,15 47,75 44,05 53,00 45,65 42,30
108 57,60 49,00 45,20 54,00 46,60 43,20
109 59,05 50,25 46,35 55,00 47,55 44,10
110 60,50 51,50 47,50 56,00 48,50 45,00
111 61,95 52,75 48,65 57,00 49,45 45,90
112 63,40 54,00 49,80 58,00 50,40 46,80
113 64,85 55,25 50,95 59,00 51,35 47,70
114 66,30 56,50 52,10 60,00 52,30 48,60
115 67,75 57,75 53,25 61,00 53,25 49,50
116 69,20 59,00 54,40 62,00 54,20 50,40
117 70,65 60,25 55,55 63,00 55,15 51,30
118 72,10 61,50 56,70 64,00 56,10 52,20
119 73,55 62,75 57,85 65,00 57,05 53,10
120 75,00 64,00 59,00 66,00 58,00 54,00
121 76,45 65,25 60,15 67,00 58,95 54,90
122 77,90 66,50 61,30 68,00 59,90 55,80
123 79,35 67,75 62,45 69,00 60,85 56,70
124 80,80 69,00 63,60 70,00 61,80 57,60
125 82,25 70,25 64,75 71,00 62,75 58,50
126 83,70 71,50 65,90 72,00 63,70 59,40
127 85,15 72,75 67,05 73,00 64,65 60,30
128 86,60 74,00 68,20 74,00 65,60 61,20
129 88,05 75,25 69,35 75,00 66,55 62,10
130 89,50 76,50 70,50 76,00 67,50 63,00
131 90,95 77,75 71,65 77,00 68,45 63,90
132 92,40 79,00 72,80 78,00 69,40 64,80
133 93,85 80,25 73,95 79,00 70,35 65,70
134 95,30 81,50 75,10 80,00 71,30 66,60
135 96,75 82,75 76,25 81,00 72,25 67,50
136 98,20 84,00 77,40 82,00 73,20 68,40
137 99,65 85,25 78,55 83,00 74,15 69,30
138 101,10 86,50 79,70 84,00 75,10 70,20
139 102,55 87,75 80,85 85,00 76,05 71,10
140 104,00 89,00 82,00 86,00 77,00 72,00
141 104,20 89,20 82,15 86,00 77,00 72,00
142 104,40 89,40 82,30 86,00 77,00 72,00
143 104,60 89,60 82,45 86,00 77,00 72,00
144 104,80 89,80 82,60 86,00 77,00 72,00
145 105,00 90,00 82,75 86,00 77,00 72,00
146 105,20 90,20 82,90 86,00 77,00 72,00
147 105,40 90,40 83,05 86,00 77,00 72,00
148 105,60 90,60 83,20 86,00 77,00 72,00
149 105,80 90,80 83,35 86,00 77,00 72,00
150 106,00 91,00 83,50 86,00 77,00 72,00

La cosa importante da segnalare è che la comunicazione aziendale prevedeva un indice di rendimento di 150 sui livelli massimi anche se i tempi d’esecuzione erano conteggiati a 133. Naturalmente non si accenna minimamente all’obbligatorietà dell’incentivo né a 110 né a 133 o oltre, ma si sancisce che a 100, per il solo fatto di lavorare a produzione predeterminata, si fosse già retribuiti al 50% circa del rendimento medio-massimo (133).

Da non dimenticare poi che in quegli anni la retribuzione media mensile non raggiungeva le 80.000 lire mensili, e quindi 80 lire/ora per 45 ore settimanali a cui si potevano aggiungere le 21-28 lire/ora per il disagio linea di media gravosità (vedi) erano una fetta considerevole del salario.

Faccio questa considerazione perché l’interesse operaio  in quegli anni era incentrato non tanto sulla possibilità di lavorare di meno contestando i tempi (obiettivo ritenuto poco raggiungibile) ma sull’ottenimento del cottimo pieno come elemento retributivo, quindi le contestazioni erano incentrate sulle disfunzioni tecnico-impiantistiche e organizzative di causa aziendale che, se non riconosciute, avrebbero portato ad una diminuzione dell’indice di rendimento del gruppo operaio interessato.

Ovviamente il prosieguo della scala da 133 a 150 era improponibile e, per quanto mi ricordi, nessun gruppo operaio superava il 133 che era nei fatti il plafon massimo ottenibile lasciandoci, in quelle condizioni di lavoro, fette di salute.

Altra importante considerazione è relativa al fatto che in tutti gli accordi sottoscritti al 1968 non si cita mai altro sistema di predeterminazione dei tempi che non fosse la media cronometrica corretta dal giudizio di efficienza, quindi i sistemi tabellari (MTM – TMC – o altri) erano sconosciuti ai più.

ISMEL – Istituto per la Memoria e la Cultura del Lavoro dell’Impresa e dei Diritti Sociali – www.ismel.it è attuale gestore del sito Mirafiori accordi e lotte
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