La prestazione di lavoro sulle linee di montaggio

Gruppo FIAT – Gli accordi sulla prestazione di lavoro / Premessa

Come più volte citato, l’accordo sindacale che norma la prestazione sulle linee di montaggio è stato stipulato in tre momenti, il 31 maggio 1968, il 26 giugno 1969 ed il 5 agosto 1971. Come le date ricordano questi accordi sanciscono il ritorno della contrattazione sindacale alla FIAT sull’onda della straordinarie lotte iniziate con l’autunno caldo.

La stipula dei questi accordi aprono uno scenario assolutamente nuovo per gli stabilimenti FIAT perché intervengono, dando potere di controllo e di proposta ai rappresentanti dei lavoratori (Consigli di fabbrica), sulle regole che normano la prestazione di lavoro, l’organizzazione del lavoro globalmente
intesa e la qualità della vita in fabbrica delle persone (carico di lavoro, tempi d’esecuzione, impiantistica, condizioni ambientali e di sicurezza, ergonomia, pause, orario, salario, ecc.).

L’insieme di queste tematiche erano, di fatto, dominio assoluto della gerarchia d’officina e dello staff e della line dei vari stabilimenti, quindi questi accordi sanciscono un mutamento epocale nella storia degli stabilimenti FIAT.

Riaprire tavoli di contrattazione sindacale reale su questi temi non era semplice perché nei fatti non esistevano più da anni regole chiare, operanti e condivise.
Alla fine degli anni 60, l’organizzazione del lavoro e la gestione di tutti gli aspetti della vita delle persone era caratterizzata dallo strapotere della gerarchia
d’officina che, seguendo precise indicazione di gestione vallettiana, operava tramite una disciplina di tipo militare e carcerario attuando la peggiore repressione politica, sociale ed umana che la storia industriale del nostro paese ricordi.

Dal 1953 al 1968, gli anni duri alla FIAT (leggere), l’opera di distruzione della FIOM era completata. Negli anni duri a Mirafiori gli iscritti non superavano le 100 unità (300 su tutti gli stabilimenti FIAT torinesi), quindi il patrimonio di conoscenza della realtà produttiva e d’esperienza necessaria per fare contrattazione era concentrata in pochi eroici compagni che avevano resistito nelle officine, nella Commissione interna, e nelle strutture territoriali della FIOM e della CGIL.

Ovviamente il modello gestionale accennato e l’assenza di qualsiasi forma di conflitto e di contrattazione aveva impoverito anche la parte padronale. Il servizio personale, gli uffici analisi lavoro, gli enti che gestivano gli impianti e la sicurezza, ecc. erano non solo impreparati a gestire la contrattazione ma disabituati a rispettare regole e corrette direttive gerarchiche; si può affermare che tutto ruotava attorno alla fabbricazione (fare i tocchi, far avanzare il metallo) ed il vero potere fosse in mano principalmente alla gerarchia d’officina che a quel tempo era un vero esercito, con le sue cordate, i suoi centri di potere e di contropotere, i suoi intrallazzi, le sue ruberie, ecc.

Questi fatti evidenziavano ulteriormente la crisi del modello vallettiano che nei fatti rendeva inoperante la struttura gerchico-funzionale tipica dell’organizzazione fordista. Quanto definito negli accordi ai tavoli di trattativa era o non rispettato o “interpretato” in officina; l’intera struttura era impreparata a gestire i tempi nuovi.

Per lor signori, ad aggravare tutto questo, vi era poi la riscossa sindacale con una straordinaria mobilitazione dal basso e l’unità dei lavoratori. Con l’accordo del 5/8/1971 i delegati eletti su scheda bianca che venivano designati nei vari Comitati (Cottimo, qualifiche, ambiente-sicurezza) e gli esperti, il monte ore utilizzabile (3 ore per ogni dipendente), consentivano ai lavoratori un potere di controllo e di contestazione immediato e continuo. Quanto deciso negli accordi doveva diventare operativo immediatamente.

Se si analizzano i 50 accordi stipulati con la FIAT dal 3 ottobre 1945 al 30 dicembre 1966 dal Consiglio di gestione, dalla FIOM, dalle C.I. e da U.I.L. – C.I.S. e L.L.D. e S.I.D.A.-FISMIC:

• 3 ottobre 1945

• 10 aprile 1946

• 26 luglio 1948

• 7 settembre 1948

• 30 settembre 1948

• 13 aprile 1950

• 9-25-31 maggio 1951

• 1 luglio 1951

• 13-18-30 dicembre 1952

• 30 settembre 1953

• 5 febbraio 1954

• 1 giugno 1954

• 6 settembre 1954

• 28/2 – 18/7 – 1/9 – 7/9 – 11/10 – 1955

• 22/5 – 19/5 – 27/6 1956

• 28/2 – 8/3 – 9/5 – 18/6 – 1957

• 18/2 – 3/3 – 4/3 – 14/3 – 5/12 – 17/12 – 1958

• 24 agosto 1959

• 16/1 – 21/1 – 28/1 – 16/7 – 1960

• 30 giugno 1961

• 24/2 – 4-6/7 – 3/10 – 1962

• 7 giugno 1963

• 20/1 – 16/4 – 10/6 – 1964

• 18 marzo – 1965

• 30 dicembre 1966

temi sono:

• Perequazione paghe

• Indennità di posto

• Premio di produzione

• Orario

• Abiti da lavoro

• Accordo minestra

• Compenso turno

• Premio generale di stabilimento

• Disagio linea

• Banca ore

• Produttività impiegati

• Straordinario

• Lavoro notturno e festivo

• Ferie

• Retribuzione periodi di malattia

• Comitati sicurezza lavoro

• Retribuzione indiretti/collegati e operatori

• Accordo linee a trazione meccanizzata – Pausa di 10′ sulle linee – Indennità disagio linea (3/10 – 1962)

• Trattenute sindacali in busta paga

 

Pur nelle difficoltà del periodo, la repressione furibonda, la scissioni sindacali, la nascita del sindacato giallo e gli accordi separati, l’insieme delle problematiche affrontate dimostra come le C.I. fossero attente e presenti sui bisogni della gente che rappresentavano. Da non dimenticare che l’accordo del 1962 sull’ampliamento del riconoscimento di linea di montaggio, il salario legato alla mansione e la conquista dei 10′ di pausa collettiva, dato il periodo, non era poca cosa e segnalava già una ripresa dell’azione sindacale.

Ovviamente l’ottica salariale era largamente prevalente e sul tema della prestazione di lavoro ci si limitava, purtroppo solo sulla carta, al controllo delle risultanze finali della classica impostazione padronale.
È in questo periodo che nella CGIL torinese si consolida un gruppo composto da attivisti, membri di C.I, dirigenti sindacali e intellettuali di varie discipline che formerà nel tempo il principale riferimento per la contrattazione; senza questo gruppo, che racchiudeva il meglio che gli anni duri avevano prodotto, non ci sarebbe stata la spinta per la costruzione dei delegati eletti su scheda bianca ed i Consigli, la produzione dell’importantissimo manuale per la contrattazione dell’ambiente di lavoro, le indicazioni e la tenuta politica per la conquista dei vari punti dell’accordo del 5/8/1971 e successivi.

 

FIAT – L’accordo 18 luglio 1955

Come accennato precedentemente l’unico accordo esistente era l’accordo separato (non firmato dalla FIOM –vedi motivazioni-) del 1955, quindi sia l’accordo del 1962 che lo ricalca (Regolamento del Premio di produzione FIAT), che quelli del 1968-1969 e 1971 si collegano a quell’accordo.

A prescindere dagli arbitri padronali e dalla cancellazione di ogni regola, che cosa prevedeva l’accordo del 1955 sapendo che l’accordo era di Gruppo e valeva per tutti i settori produttivi della FIAT?

Da non dimenticare poi che nel valutare l’accordo, e soprattutto giudicare i comportamenti aziendali, bisogna tener conto che gli stabilimenti del settore Auto diventano parte di un’azienda fordista (volumi, economia di scala, struttura gerarchico-funzionale, ecc.) proprio nella seconda metà degli anni ’50 avvicinandosi alle 250 mila vetture prodotte e che continuano a crescere passando dalle 232.200 del 1955 a 1.346.000 vetture prodotte nel 1968.

Torino 18 luglio 1955 – Accordo aziendale per la comunicazione e le modifiche dei tempi di lavorazione

Tra la Direzione della Fiat e le Commissioni Interne delle Sezioni Fiat si conviene quanto segue:

Art. 1 – Comunicazione dei tempi assestati

I tempi assestati sono comunicati agli operai con uno dei seguenti sistemi:

a mezzo bolle di lavorazione:

a mezzo di tabelle affisse in reparto

a mezzo di cartellini depositati presso il caposquadra. In questo caso il caposquadra comunicherà ad ogni operaio i tempi relativi alle operazioni che vengono da lui svolte e gli darà in visione il relativo cartellino, sul quale un apposito spazio sarà riservato per la data e la firma dell’operaio per la semplice presa visione (vedi). I cartellini saranno conservati dal caposquadra, al quale l’operaio potrà rivolgersi, anche in seguito, con semplice richiesta verbale, per prendere visione del tempo relativo al lavoro eseguito.


Art. 2 – Modifiche ai tempi assestati

Quando siano intervenute variazioni alle condizioni di esecuzione del lavoro, i tempi verranno rettificati in più o in meno proporzionalmente alle modifiche determinate dalle variazioni stesse, siano esse state apportate o riscontrate dall’azienda o dall’operaio.

Il nuovo tempo assegnato verrà comunicato agli operai nelle forme previste dall’articolo precedente; verranno del pari fornite all’operaio le opportune indicazioni relative alle nuove modalità di esecuzione del lavoro.

Alla suddetta comunicazione seguirà un periodo di assestamento normalmente di 15 giorni di effettiva esecuzione del lavoro, salva la facoltà delle parti di richiedere un prolungamento qualora esista una documentata necessità. Durante tale periodo la liquidazione del premio verrà fatta sulla base dell’indice di rendimento medio del gruppo risultante dopo l’applicazione, per i soli operai interessati alla modifica, delle integrazioni previste dall’articolo 3 dell’accordo aziendale 28 febbraio 1955.

Le bolle supplementari provvisorie («eventuali») verranno compilate con la specificazione di ciascuna delle necessità tecniche che ne determinano le emissioni.

Art. 3 – Reclami

Eventuali deficienze o eccedenze relative a singoli casi specifici di tempi dilavorazione saranno segnalate dagli operai o dai tecnici del servizio mano d’opera e ricontrollate, come previsto dall’articolo 3 dell’accordo aziendale 30.4.1946: l’applicazione del nuovo tempo ricontrollato  verrà fatta previa segnalazione agli interessati nelle forme di cui al precedente articolo 1.

Da parte dei lavoratori la facoltà di reclamo verrà esercitata nelle forme e nei modi stabiliti dalla seguente procedura:

  1. l’operaio rivolge richiesta verbale di chiarimento al proprio caposquadra il quale dovrà evadere la richiesta stessa con immediatezza;
  2. qualora l’operaio non si ritenga soddisfatto, potrà avanzare motivato reclamo scritto, su apposito modulo, al proprio caposquadra , il quale lo esaminerà e lo inoltrerà al servizio mano d’opera; il servizio mano d’opra controllerà il tempo entro sette giorni lavorativi dalla data della presentazione del reclamo e farà pervenire all’operaio, tramite il caposquadra, la variazione o la conferma documentata del tempo.
  3. qualora l’operaio non ritenga la risposta soddisfacente potrà inoltrare il reclamo stesso alla Commissione Interna, che sottoporrà la contestazione alla Direzione, ed eventualmente richiederà un sopraluogo di membri della C.I. insieme ad un tecnico del servizio mano d’opera; l’esame della controversia dovrà essere esaurito normalmente entro 10 giorni lavorativi dalla data della presentazione alla Direzione.
  4. qualora l’esame del reclamo dia luogo alla variazione del tempo assegnato, l’applicazione del nuovo tempo – ai fini della liquidazione del premio di produzione  – avrà decorrenza dalla data di presentazione del reclamo scritto al proprio caposquadra.

Art. 4 – Eventuali inconvenienti per l’applicazione del presente accordo saranno esaminati tra le direzioni e le C.I. interessate e, in caso di dissenso, verranno esaminate in sede di Direzione generale.

Norma transitoria

L’attuazione pratica delle nuove forme di comunicazione previste dal presente accordo verrà estesa progressivamente ai tempi assestati già in vigore, in relazione alla possibilità di approvvigionamento, distribuzione e liquidazione dei relativi modulari, e verrà completata di massima entro il terzo mese successivo a quello della firma dell’accordo, ferma restando l’applicazione immediata per i casi di nuovi tempi introdotti per modifiche o per fine assestamento.

Torino, 18 luglio 1955

ISMEL – Istituto per la Memoria e la Cultura del Lavoro dell’Impresa e dei Diritti Sociali – www.ismel.it è attuale gestore del sito Mirafiori accordi e lotte
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