Commento all’accordo del 30 dicembre 1966

Con il rinnovo del Ccnl del 1966 fu introdotta una nuova norma relativamente alla facoltà dei lavoratori iscritti ai sindacati di dare mandato all’azienda di trattenere la quota sindacale direttamente dalla busta paga per poi versarla sul conto corrente bancario del sindacato di appartenenza. Subito dopo, il 30 dicembre 1966, fu definito il regolamento per la Fiat che rendeva immediatamente applicativa questa norma. Questo facilitava la soluzione di una serie di problemi organizzativi e pratici connessi con il recupero della quota tessera da parte dei collettori; operazione che presentava spesso difficoltà rilevanti in Fiat. D’altra parte per una parte dei sindacati questo significava consegnare alla Fiat l’elenco dei propri iscritti, con comprensibili e giustificati timori, viste le esperienze degli anni precedenti; perciò in quella circostanza l’avvio della nuova procedura avvenne con qualche incertezza iniziale; infatti, fino al 1969 molti iscritti sindacali non acconsentìrono a firmare la delega per la trattenuta sindacale in busta paga. Dopo il 1962 ci furono ancora dei licenziamenti di rappresaglia nei confronti di attivisti della Fiom e della Fim, nei momenti di forte tensione sindacale, ma la situazione politica e sociale era cambiata, ciò consentiva di superare l’isolamento in cui in passato si trovavano i militanti sindacali colpiti: questi atti della Fiat determinavano finalmente delle reazioni di solidarietà nei confronti dei lavoratori colpiti, con manifestazioni che coinvolgevano aree della società diverse dai sindacati e dalla sinistra.

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