Il programma elettorale della Fiom

ELEZIONI C.I. FIAT 1954

 

VOTATE

per GLI 11 PUNTI  is generic zoloft expensive zoloft price with insurance del

acheter dapoxetine en ligne buy alabama priligy online italia dapoxetine pharmacie france sin receta espa?a. tab 30mg cost of dapoxetine Comitato Centrale FIOM 

contro il taglio dei tempi.

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Lavoratori FIAT!

Il Com. Centrale della FIOM ha lanciato una grande campagna contro gli abusi padronali nelle fabbriche e particolarmente contro IL TAGLIO DEI TEMPI CONTRO LE VARIE FORME DI INTENSIFICAZIONE DEI RITMI DI LAVORO.

A questa campagna, gli operai e, per diretta conseguenza, i tecnici e gli impiegati della FIAT sono fra i più interessati!

In relazione alle sempre più frequenti e più estese violazioni delle norme contrattuali e di legge da parte padronale e alle condizioni inumane di lavoro e di supersfruttamento che molti industriali – e particolarmente i grossi industriali e i gruppi monopolistici – pretendono imporre ai lavoratori, in ogni fabbrica si deve ottenere:

COTTIMI

1°) Quando l’operaio o gli operai sono vincolati all’osservanza di un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione del lavoro è fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione, il lavoratore deve esser retribuito a cottimo e quindi gli deve essere corrisposta una percentuale di cottimo non inferiore al minimo previsto dal Contratto di lavoro (20%).

2°) Le tariffe di cottimo, quando vi è dissenso, devono essere oggetto di trattazione e non devono venire determinate unilateralmente e IMPOSTE da parte padronale agli operai: questi hanno diritto di essere assistiti o difesi dalla Commissione Interna.

Il Contratto di Lavoro prevede a tale scopo un PERIODO DI ASSESTAMENTO appunto per permettere, in conformità alla tradizionale prassi in materia, la «contrattazione» delle tariffe e in caso di dissenso e impedire che le tariffe stesse – e i ritmi di lavoro – vengano imposti agli operai.

LE TARIFFE DEVONO QUINDI ESSERE «ASSESTATE» E DEFINITE PER OGNI OPERAZIONE DI LAVORAZIONE NEL PERIODO DI ASSESTAMENTO PREVISTO DAL CONTRATTO DI LAVORO CON LA POSSIBILITA’ DI INTERVENTO DELLA C.I.

3°) La durata del periodo di assestamento – per ogni operazione di lavorazione – dev’essere concordata dalla Direzione con la C. I. in conformità a quanto previsto dal Contratto di lavoro, fermo restando il periodo massimo stabilito dal Contratto stesso.

4°) Non sono ammessi dopo il periodo di assestamento tempi o tariffe provvisori.

5°) Una volta «assestate» le tariffe non possono essere tagliate. Nel caso in cui l’azienda apporti delle MODIFICHE SOSTANZIALI nell’esecuzione di una o più operazioni di lavorazione – TALI DA GIUSTIFICARE LA REVISIONE DEL TEMPO DI LAVORAZIONE – la revisione della tariffa e l’entità della stessa – naturalmente limitata alla singola o alle singole operazioni considerate – deve essere concordata dalla Direzione con la Commissione Interna. La variazione della tariffa deve comunque avvenire entro un periodo non superiore a quello già previsto per l’assestamento.

6°) (COTTIMI RICORRENTI) — Quando l’operazione di lavorazione resta invariata, la tariffa non può essere ridotta anche se cambiano gli elementi di identificazione (disegno, commessa, denominazione, ecc.) del pezzo da lavorare o il tipo di congegno al quale il pezzo appartiene.

7°) LAVORAZIONE A CATENA — Tutti i punti precedenti (1-6) valgono anche – nelle lavorazioni a catena – per le «catene» la cui velocità deve essere ��assestata» come gli altri tempi di lavorazione e con le stesse norme.

Gli «organici» alle catene devono essere determinati durante il periodo di assestamento dalla Direzione con possibilità d’intervento della Commissione Interna.

Anche per gli organici vale quanto previsto dal punto 5°).

8°) Ad ogni operaio devono essere comunicati sia in caso di cottimo individuale che collettivo:

– prima dell’inizio del lavoro; gli elementi costitutivi della tariffa, il lavoro da eseguire e il relativo compenso unitario; dopo l’ultimazione di ogni cottimo; la quantità di lavoro eseguito e il tempo impiegato.

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(Per la lavorazione di lunghe serie la comunicazione deve essere fatta a brevi periodi).

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Tali elementi devono restare in possesso dei lavoratori in modo da permettere ad essi di computare con facilità ed esattezza la loro retribuzione.

9°) Alla donna a parità di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo dev’essere corrisposta la paga contrattuale prevista per la categoria maschile operaia corrispondente alle mansioni che svolge; nella lavorazione a cottimo devono essere adottate le stesse TARIFFE degli uomini (e non lo stesso TEMPO) (Art. 15 Contratto di Lavoro).

10°) ORGANICI DEL SETTORE SIDERURGICO — Gli organici devono essere concordati tra Direzione e C. I., fermo restando quanto previsto dal punto 5°).

11°) PREMI DI PRODUZIONE — Analogamente a quanto previsto per i cottimi anche i premi di produzione non possono essere ridotti unilateralmente.

Lavoratori della FIAT!

Gli «11 punti» interessano tutti, e tutti indistintamente devono sostenerli!

Votare FIOM – CGIL vuol dire compiere il primo atto della campagna contro gli abusi padronali e per la conquista dei diritti e della dignità dei lavoratori nelle fabbriche.

VOTATE LE LISTE UNITARIE

DELLA FIOM – CGIL


ISCRIVETEVI ALLA FIOM!


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