Commento all’accordo del 3 luglio 1978

Nel febbraio del 1978 si aprì il confronto sull’applicazione della mezz’ora retribuita per i turnisti, che, secondo quanto previsto dal Ccnl rinnovato nel 1976, doveva partire dal 1° luglio 1978. Si trattava di un argomento molto delicato e sentito dai lavoratori: è necessario ricordare che le assemblee di conclusione del Ccnl avevano visto una forte contestazione dei dirigenti nazionali della Flm da parte di gruppi di operai. Il punto in contestazione era proprio la gradualità temporale con cui sarebbe stata applicata la mezz’ora di mensa retribuita.

Si trattava di una norma che riguardava quasi solamente la Fiat, poiché nelle altre aziende era stata già applicata da molto tempo; inoltre implicava venti minuti di riduzione d’orario per turno, poiché gli altri dieci minuti venivano assorbiti dall’incremento del tempo di refezione concordato con l’accordo del 5 agosto 1971. La trattativa procedette con molta lentezza poiché l’azienda forzava l’interpretazione della norma contrattuale richiedendo il mantenimento dell’attività produttiva precedente: in altre parole fare la stessa produzione con venti minuti in meno di presenza. In realtà la Fiat, dopo la vicenda degli straordinari, aveva iniziato a porre il problema di uno scambio nelle trattative in cui fosse possibile recuperare margini di produttività che, nel corso degli anni settanta, non aveva registrato apprezzabili incrementi. Nel corso della trattativa furono esaminate anche ipotesi di alcuni turni di straordinari al sabato, ma nelle assemblee di verifica la Flm si trovò di fronte il rifiuto degli operai interessati, rallentando ulteriormente la trattativa.

Alla fine, l’accordo fu firmato il 3 luglio 1978, con l’applicazione della mezz’ora retribuita per i turnisti dal 10 settembre e una serie di misure compensative per migliorare l’utilizzazione degli impianti, come l’introduzione del terzo turno in alcune lavorazioni e in particolare a Cassino e Termini Imerese, la possibilità di adottare la refezione a scorrimento senza fermare gli impianti nelle lavorazioni automatizzate, il recupero di alcune fermate tecniche e l’assunzione di ulteriori 1.720 lavoratori. In realtà le assunzioni per effetto delle riduzioni d’orario furono molto superiori.

Un aspetto particolare riguardava il turno di notte che in precedenza era di sette ore, mentre con la riduzione a otto ore dei due turni giornalieri fu prolungato di un’ora per garantire la copertura delle 24 ore giornaliere; per compensare tale prolungamento, oltre alla mezz’ora di refezione retribuita, fu prevista la possibilità di godere dei riposi compensativi non retribuiti, che maturavano nella misura di mezz’ora per ogni turno lavorato. In seguito si verificherà che saranno molto pochi i lavoratori che utilizzeranno questo diritto, proprio perché i riposi non erano retribuiti.

L’accordo produsse anche alcune polemiche interne al sindacato, rispetto alle compensazioni richieste dall’applicazione della mezz’ora. In pratica si delineavano due ipotesi rivendicative diverse: da una parte coloro che ritenevano prioritaria la riduzione d’orario in funzione dell’incremento occupazionale; dall’altra chi riteneva che la riduzione d’orario non poteva andare a scapito delle condizioni di lavoro.

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