Commento all’accordo del 30 settembre 1953

L’accordo rivede il premio generale di stabilimento e rinvia a successivi accordi applicativi di sezione. La nuova formula del premio rappresenta un peggioramento rispetto all’accordo precedente, poiché diventa: ore prodotte/ore di presenza. In particolare la misura della la produzione al numeratore viene stabilita dalle quantità fisiche prodotte moltiplicati i relativi tempi standard o tempi assegnati. Ciò significa che gli incrementi di produzione derivanti da eventuali modifiche o tagli dei tempi di lavoro non produrranno proporzionali risultati retributivi, mentre in precedenza, con la vecchia formula dell’accordo del 1949, la produzione era misurata in unità fisiche prodotte, pertanto qualsiasi aumento di produttività (anche quello generato dall’innovazione tecnologica) produceva un beneficio retributivo. La nuova formula richiede una strumentazione più sofisticata, per questo motivo vengono introdotte una serie di procedure di verifica relativamente ai dati di produzione e al calcolo del premio; ma sull’efficacia di queste verifiche vi sono molti dubbi, come emerge nelle dichiarazioni a verbale allegate all’accordo stesso che riportano le riserve della C.I. riguardo la possibilità di controllare effettivamente il rapporto tra salario e risultati produttivi. Ciò soprattutto in relazione all’avvio di nuove produzioni i cui tempi di lavoro non hanno termini di paragone adeguati. Un altro aspetto posto nella dichiarazione a verbale è quello riguardante gli indiretti non collegati, problema che è rinviato a una successiva contrattazione. È utile aggiungere che, nonostante il peggioramento introdotto, il premio generale di stabilimento restava comunque l’unica voce retributiva che presentava una certa dinamicità rispetto agli incrementi produttivi, mentre il premio di produzione presentava ormai pochissime variazioni.

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