FIAT – L’accordo 18 luglio 1955
Commento di Cesare Cosi
Come accennato precedentemente l’unico accordo esistente era l’accordo separato (non firmato dalla FIOM – no prescription . buy prednisone 20mg prednisone adderall xr buy pet prednisone buy prednisone for dogs online buy prednisone ) del 1955, quindi sia l’accordo del 1962 che lo ricalca (Regolamento del Premio di produzione FIAT), che quelli del 1968-1969 e 1971 si collegano a quell’accordo.
A prescindere dagli arbitri padronali e dalla cancellazione di ogni regola, che cosa prevedeva l’accordo del 1955 sapendo che l’accordo era di Gruppo e valeva per tutti i settori produttivi della FIAT?
Da non dimenticare poi che nel valutare l’accordo, e soprattutto giudicare i comportamenti aziendali, bisogna tener conto che gli stabilimenti del settore Auto diventano parte di un’azienda fordista (volumi, economia di scala, struttura gerarchico-funzionale, ecc.) proprio nella seconda metà degli anni ’50 avvicinandosi alle 250 mila vetture prodotte e che continuano a crescere passando dalle 232.200 del 1955 a 1.346.000 vetture prodotte nel 1968.
Torino 18 luglio 1955 dapoxetine testimonials dapoxetine kaufen in deutschland Tra la Direzione della Fiat e le Commissioni Interne delle Sezioni Fiat si conviene quanto segue: Art. 1 – Comunicazione dei tempi assestati I tempi assestati sono comunicati agli operai con uno dei seguenti sistemi:
Art. 2 – Modifiche ai tempi assestati Quando siano intervenute variazioni alle condizioni di esecuzione del lavoro, i tempi verranno rettificati in più o in meno proporzionalmente alle modifiche determinate dalle variazioni stesse, siano esse state apportate o riscontrate dall’azienda o dall’operaio. Il nuovo tempo assegnato verrà comunicato agli operai nelle forme previste dall’articolo precedente; verranno del pari fornite all’operaio le opportune indicazioni relative alle nuove modalità di esecuzione del lavoro. Alla suddetta comunicazione seguirà un periodo di assestamento normalmente di 15 giorni di effettiva esecuzione del lavoro, salva la facoltà delle parti di richiedere un prolungamento qualora esista una documentata necessità. Durante tale periodo la liquidazione del premio verrà fatta sulla base dell’indice di rendimento medio del gruppo risultante dopo l’applicazione, per i soli operai interessati alla modifica, delle integrazioni previste dall’articolo 3 dell’accordo aziendale 28 febbraio 1955. Le bolle supplementari provvisorie («eventuali») verranno compilate con la specificazione di ciascuna delle necessità tecniche che ne determinano le emissioni. Art. 3 – Reclami Eventuali deficienze o eccedenze relative a singoli casi specifici di tempi di lavorazione saranno segnalate dagli operai o dai tecnici del servizio mano d’opera e ricontrollate, come previsto dall’articolo 3 dell’accordo aziendale 30.4.1946: l’applicazione del nuovo tempo ricontrollato verrà fatta previa segnalazione agli interessati nelle forme di cui al precedente articolo 1. Da parte dei lavoratori la facoltà di reclamo verrà esercitata nelle forme e nei modi stabiliti dalla seguente procedura:
Art. 4 – Eventuali inconvenienti per l’applicazione del presente accordo saranno esaminati tra le direzioni e le C.I. interessate e, in caso di dissenso, verranno esaminate in sede di Direzione generale. Norma transitoria L’attuazione pratica delle nuove forme di comunicazione previste dal presente accordo verrà estesa progressivamente ai tempi assestati già in vigore, in relazione alla possibilità di approvvigionamento, distribuzione e liquidazione dei relativi modulari, e verrà completata di massima entro il terzo mese successivo a quello della firma dell’accordo, ferma restando l’applicazione immediata per i casi di nuovi tempi introdotti per modifiche o per fine assestamento. Torino, 18 luglio 1955 |
Nella realtà, queste regole concordate erano utilizzate dall’azienda nel seguente modo: Art. 1 – Comunicazione dei tempi assestati
A mezzo bolle di lavorazione: Questa prassi, che doveva interessare tutti i lavoratori non di linea, negli anni 60 non era rimasta traccia alcuna, e dopo il 1971 quando abbiano iniziato una indagine mirata, abbiamo scoperto che questa comunicazione formale e trasparente l’azienda non l’aveva mai attuata. I volumi da produrre erano comunicati verbalmente agli interessati dal caposquadra o dagli operatori. A mezzo tabelle affisse in reparto: Questa prassi era “ancora attiva”. Consisteva in un dossier appeso a qualche pendola di bollatura dove i cicli di lavorazione specifici per quel reparto erano “descritti” con abbinato il relativo tempo normalizzato (). Ovviamente queste tabelle erano incomprensibili per i più per tre ragioni;
A mezzo di cartellini depositati presso il caposquadra: Questa prassi, soprattutto sulle linee di montaggio, si era ridotta ad un brogliaccio manoscritto tenuto dall’operatore che serviva come memoria della distribuzione delle mansioni in relazione al mutare degli addetti in rapporto ai volumi produttivi richiesti e impostati. Ovviamente i tempi d’esecuzione non erano presenti e se qualche lavoratore chiedeva spiegazioni, dopo il 1968 anche con l’ausilio di un membro di Commissione Interna, – i numeri erano sempre giusti e davano immancabilmente ragione al caposquadra –. Art. 2 – Modifiche ai tempi assestati Di questo articolo, che nel periodo preso in esame (1955-1968) avrebbe dovuto essere costantemente operativo, era sopravissuta unicamente la prassi, non citata nell’articolo, della firma di un cartellino verde che doveva certificare la conoscenza della modifica del tempo di lavoro da parte dell’operaio. La firma di quel cartellino () avrebbe dovuto aprire la strada alla possibilità di contestazione del tempo di lavoro con la prassi prevista nel punto n° 3. Nella realtà il rifiuto della firma di quel cartellino era diventata l’unica forma di lotta presente in molte squadre perché detta firma, da puro atto formale, si era trasformata nel tempo in implicita accettazione della modifica del tempo d’esecuzione che era sempre un taglio dei tempi. Si subiva l’aumento di produzione ma almeno, con la non firma, si diceva alla FIAT che non si era d’accordo. I 15 giorni di tempo per prendere famigliarità con la nuova mansione non era più presente alla mente dei lavoratori quindi gli adeguamenti ai nuovi tempi dovevano essere operativi da subito. Le bolle eventuali, utile strumento istituito per motivare il divario tra previsione e realtà produttiva (non raggiungimento del volume assegnato per mancanza energia elettrica, assenteismo, pezzi non conformi, ritardi vari, ecc.), alla fine degli anni ’60, a livello operaio, non se ne conosceva neppure l’esistenza. Ne consegue che da anni qualsivoglia accidente succedesse, la produzione doveva sempre essere effettuata aumentando la velocità d’esecuzione e lo sfruttamento. Art. 3 – Reclami In un regime d’arbitrio padronale come quello accennato la possibilità di contestare un carico di lavoro era di fatto inesistente. Il reclamo era visto come un atto di insubordinazione e di rivolta ed immediatamente punito con minacce, spostamenti di squadra di reparto o di stabilimento. La non effettuazione della produzione portava al provvedimento disciplinare e dopo il terzo, al licenziamento per scarso rendimento o voluta lentezza nel lavoro. Formalmente però l’accordo prevedeva questa possibilità con anche , best prices on di cui più nessuno conosceva l’esistenza. Nei fatti si può affermare che nessun tempo sia mai stato modificato con la prassi sindacale sancita nell’accordo. L’azienda e la gerarchia non sbagliavano mai e la risposta era sempre la stessa “… se non le sta bene non ci sono problemi se ne può andare quando vuole..”. Da notare poi che qualora il tempo fosse stato ritenuto errato e quindi modificato il pagamento sia del cottimo che del premio di produzione partiva sì dalla data di presentazione del primo reclamo com’è logico; ci si dimenticava però di retribuire la produzione aggiuntiva effettuata dalla data di imposizione del nuovo tempo alla data di soluzione della controversia |