Accordo 2 settembre 1943

2 settembre 1943

 

ACCORDO PER LE COMMISSIONI INTERNE DI AZIENDA

 

Presso il Ministero dell’industria, del commercio e del lavoro; a conclusione delle trattative condotte sotto gli auspici di S.E. il Ministro dott. Leopoldo Piccardi

tra

– Confederazione    degli    Industriali    rappresentata  dal Commissario sen. ing. Giuseppe Mazzini, assistito  dal  Vice Commissario ing. Fabio Friggeri

e

– Confederazione  dei  Lavoratori dell’Industria rappresentata dal  Commissario  on.  Bruno  Buozzi   assistito   dai  Vice Commissari Giovanni Roveda e Gioacchino Quarello;

riconosciuta l’opportunità di provvedere al riordinamento dei criteri che presiedono alla scelta e alle funzioni dei lavoratori rivestiti di cariche sindacali nelle aziende industriali;

si conviene quanto segue:

Art. 1

Nelle imprese industriali inquadrate sindacalmente sono istituite Commissioni interne:

a) per  gli  impiegati,  quando  esse  abbiano   alle  proprie dipendenze almeno 20 impiegati escluso  il personale avente qualifica di dirigente;

b) per gli operai, quando esse abbiano alle proprie dipendenze almeno 20 operai.

Se il numero dei prestatori di lavoro anzidetti è inferiore a quello suindicato, in luogo della Commissione interna viene nominato un fiduciario di impresa. Non si fa luogo alla nomina del fiduciario quando il numero dei prestatori d’opera non è superiore a 5.

La Commissione è composta di 3 membri quando i prestatori di lavoro, escluso il personale dirigente, sono in numero non superiore a 100; di 6 membri se il numero è superiore a 100 ma non a 1.500; di 9 membri se il numero è superiore a 1.500.

Se l’impresa esercisce più stabilimenti o è comunque costituita da più sedi, filiali od uffici, la Commissione è nominata per ogni stabilimento, sede, filiale od ufficio, sempreché in ciascuno di essi siano impiegati almeno 20 prestatori di lavoro della categoria cui la Commissione si riferisce.

Art. 2

I componenti delle Commissioni interne e i fiduciari d’impresa sono eletti attraverso votazione diretta e segreta alla quale possono partecipare tutti i lavoratori della impresa, impiegati od operai escluso il personale dirigente, di età superiore ai 18 anni.

Sono eleggibili gli impiegati e gli operai della impresa, di cittadinanza italiana di età superiore ai 21 anni e aventi una anzianità, presso l’impresa stessa, di almeno 1 anno di servizio. Il requisito della anzianità di servizio non si applica alle imprese di nuova costituzione.

I componenti delle Commissioni durano in carica 1 anno e possono essere rieletti.

Art. 3

Le elezioni sono indette dalla associazione sindacale locale dei lavoratori della industria, la quale, previo accordo con l’impresa, stabilirà il giorno delle elezioni e le altre modalità eventualmente occorrenti.

Le elezioni hanno luogo nei locali della impresa.

Art. 4

Alle Commissioni interne sono attribuiti i seguenti compiti che esse devono svolgere ispirandosi all’intento di assicurare normali e pacifici rapporti fra le imprese e i loro dipendenti:

a) mantenere  il  collegamento  fra gli Organi direttivi della  associazione sindacale dei lavoratori  e i dipendenti della  impresa;

b) accertarsi,  attraverso  le  segnalazioni  dei  lavoratori,  della  esatta  applicazione  dei  contratti  collettivi  di lavoro  e  dei regolamenti interni al fine del tentativo di conciliazione  di  cui alle lett. c) e d) o della opportuna segnalazione alle competenti associazioni sindacali;

c) tentare  la  conciliazione  delle controversie individuali, senza pregiudizio del tentativo di conciliazione  spettante per legge alla associazione sindacale;

d) svolgere, previa autorizzazione della  locale  associazione sindacale dei lavoratori, le trattative per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e per  la  conciliazione delle  controversie   collettive   di  lavoro  interessanti esclusivamente l’impresa e  il  personale  dipendente,  nei confronti della associazione sindacale dei datori di lavoro o della impresa da essa autorizzata;

e) esprimere il parere sui regolamenti interni di azienda o di fabbrica;

f) esprimere, su richiesta della locale associazione sindacale dei  lavoratori,  il  parere in merito alla stipulazione dicontratti collettivi  interessanti  tutta  la categoria; e partecipare, eventualmente, attraverso propri rappresentanti, alle trattative  per  la  stipulazione  dei contratti stessi  o per  la  conciliazione  di  controversie collettive;

g) formulare  proposte su sistemi di lavoro e sui procedimenti di  fabbricazione raccogliendo, esaminando ed eventualmente trasmettendo  alla  Direzione delle imprese le proposte e i suggerimenti  dei  lavoratori sui possibili perfezionamenti dei metodi di lavorazione;

h) partecipare,   attraverso    propri   rappresentanti,  alla amministrazione delle istituzioni  aziendali  di  carattere sociale  e  previdenziale,  alimentate  anche  in parte dai contributi dei lavoratori;  e  formulare  proposte  per  il perfezionamento  della   istruzione   professionale,  della assistenza  sociale a favore delle maestranze della impresa e per il miglioramento delle condizioni di lavoro;

i) esercitare a mezzo di loro rappresentanti, la vigilanza sul servizio  delle  mense  aziendali che non abbiano carattere gratuito per i lavoratori.

Art. 5

I fiduciari di impresa svolgono gli stessi compiti assegnati alle Commissioni interne ad eccezione di quelli previsti alla lett. d) del precedente articolo.

Art. 6

I compiti delle Commissioni interne e dei fiduciari saranno svolti senza recare intralcio alla produzione e al normale andamento del lavoro nella azienda.

La Direzione della impresa o stabilimento, sede, filiale, ufficio che abbia oltre 300 dipendenti metterà a disposizione della Commissione interna in ore da stabilirsi un ufficio perché uno o più membri della Commissione possano ricevere le comunicazioni dei lavoratori.

Art. 7

Ai membri delle Commissioni interne e ai fiduciari d’impresa sono estese le garanzie previste dal contratto collettivo 12.10.39, per la disciplina del trasferimento e del licenziamento dei lavoratori della industria che rivestono cariche sindacali.

Art. 8

Nel 1° anno di applicazione del presente accordo 1/3 dei componenti delle Commissioni interne può essere nominato anche fra i prestatori d’opera che non abbiano il requisito della anzianità di servizio, previsto dal comma 2, art. 2.

Art. 9

Il presente accordo ha decorrenza dalla data della sua stipulazione e ha durata di anni 3.

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