Commento all’accordo del 3 marzo 1958

L’accordo istituisce i Comitati per la sicurezza sul lavoro e il relativo regolamento attuativo. Si tratta di una materia delicata e importante poiché i comitati erano organismi congiunti istituiti in ogni stabilimento con l’obiettivo di “migliorare la sicurezza sul lavoro”. Tra i compiti dei comitati vi era la vigilanza sull’effettiva erogazione della formazione antinfortunistica ai nuovi assunti, l’esame delle cause degli infortuni e la possibilità di formulare proposte per migliorare le condizioni di lavoro. Il regolamento prevedeva tra l’altro il diritto a ispezioni sui posti di lavoro, i permessi retribuiti per i componenti e altri aspetti organizzativi e formali che rendevano più funzionale il lavoro dei comitati. Tuttavia, nonostante un’indubbia possibilità d’incidere su alcuni importanti aspetti dell’organizzazione del lavoro aziendale, la preminenza nei comitati era assicurata ai responsabili aziendali nominati dalla Direzione, che oltre a nominare il Presidente aveva la possibilità di scegliere i rappresentanti dei lavoratori “su una rosa di candidati designati dalla Commissione Interna”. Risultava, quindi, evidente il controllo esercitato dall’azienda su questi strumenti, in modo che fosse molto difficile “disturbare il manovratore”, vale a dire la gerarchia aziendale incaricata di garantire i massimi livelli produttivi.

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