Accordo 8 maggio 1953

Accordo Interconfederale Commissioni interne, 8 maggio 1953

In Roma, addì 8 maggio 1953 tra la Confederazione Generale dell’Industria Italiana […] e la Confederazione Generale Italiana del Lavoro […], la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori […], l’Unione Italiana del Lavoro si è stipulato il presente accordo per disciplinare la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni Interne.

Art. 1. Costituzione delle Commissioni e nomina dei Delegati d’Impresa. 
Per ciascuna sede, stabilimento, filiale ed ufficio autonomo di imprese industriali presso cui sia occupato normalmente un numero di lavoratori superiore a 40 è eletta una Commissione Interna in rappresentanza dei lavoratori nei confronti di ciascuna direzione.
Presso le predette unità aziendali che occupino un numero di lavoratori superiori a 5 ma non a 40 è eletto un delegato di impresa, al quale sono attribuiti gli stessi compiti delle Commissioni Interne.
Ferme restando le normali competenze delle Organizzazioni sindacali, le Commissioni Interne ed i Delegati d’Impresa non possono trasferire o delegare in tutto o in parte, neppure transitoriamente, le proprie funzioni di rappresentanza del personale nei confronti della Direzione delle predette unità aziendali.

Art. 2. Compiti delle Commissioni Interne e dei Delegati d’Impresa. 
Compito fondamentale della Commissione Interna e del Delegato di impresa è quello di concorrere a mantenere normali i rapporti tra i lavoratori e la Direzione dell’azienda, in uno spirito di collaborazione e di reciproca comprensione per il regolare svolgimento dell’attività produttiva.
Per l’esercizio delle sue funzioni di rappresentanza del personale spetta alla Commissione Interna:

  1. intervenire presso la Direzione per la esatta applicazione dei contratti di lavoro e degli altri accordi sindacali, della legislazione sociale, delle norme di igiene e di sicurezza del lavoro, salvo l’eventuale successiva azione presso i competenti organi ispettivi;
  2. tentare il componimento delle controversie collettive ed individuali di lavoro che sorgessero nell’azienda;
  3. esaminare con la Direzione, preventivamente alla loro attuazione, gli schemi di regolamenti interni da questa predisposti, l’epoca delle ferie, l’introduzione di nuovi sistemi di retribuzione, la determinazione dell’orario d’inizio e di cessazione di lavoro nei vari giorni della settimana, anche in caso di turni, sta che si tratti di variazione di tale distribuzione restando immutato l’orario di lavoro in atto, sia in relazione a modifiche di orario determinate dalla Direzione;
  4. formulare proposte per il miglior andamento dei servizi aziendali tendenti al perfezionamento dei metodi di lavoro onde conseguire un maggior rendimento ed una maggiore produttività, vagliando e trasmettendo quelle ritenuto utili, suggerite dai lavoratori;
  5. contribuire alla elaborazione degli statuti e dei regolamenti delle istituzioni interne di carattere sociale (previdenziale, assistenziale, culturale e ricreativo) delle mense e spacci, e vigilare attraverso propri componenti per il migliore funzionamento delle istituzioni stesse.

Le Commissioni Interne rimetteranno alle proprie organizzazioni sindacali, per la trattazione nei confronti delle organizzazioni che rappresentano le aziende, tutto quanto attenga alla disciplina collettiva dei rapporti di lavoro ed alle relative controversie.
I Delegati d’Impresa esplicano le stesse mansioni attribuite alle Commissioni Interne.
Nota a verbale
In relazione al disposto dell’, comma 3 le parti concordano che, qualora l’esame preventivo non porti ad una auspicata soluzione

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