SEVEL - L'accordo 5 dicembre 1981

(Le parti in rosso segnalano le modifiche rispetto al patrimonio di accordi FIAT, il corsivo sono commenti per facilitare la comprensione delle modifiche) 

Incentivo di rendimento

Tra la Sevel S.P.A. assistita dall’Associazione Industriali di Chieti e la F.L.M che riunisce le organizzazioni sindacali Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fiom-Cgil si è convenuto quanto segue:

A far data dal 1° gennaio 1982 viene applicato, ai sensi dell’art. 11 Disciplina Speciale parte I del vigente C.C.N.L. di categoria 16/07/79, l’incentivo di rendimento, come da Regolamento allegato che fa parte integrante del presente accordo.

R E G O L A M E N T O - Incentivo di rendimento

L’incentivo di rendimento è istituito con il preciso scopo di dare ai lavoratori un incentivo all’aumento della produzione quantitativa e qualitativa, permettendo in pari tempo un miglioramento della loro retribuzione.

art. 1 - Tempi effettivi teorici

  Un tempo è da considerarsi effettivo teorico quando, applicato alla misura del rendimento di un lavoratore medio, permette allo stesso di arrivare ad un indice di rendimento pari a 100+105 lavorando a velocità normale con abilità ed impegno.

I tempi iscritti sui cicli sono utilizzati per la determinazione dell’indice di rendimento sul quale si è basato l’incentivo.

Il 105 non è previsto perché sancisce una splafonamento ingiustificato dal 100 che significa il 133,33. L'accordo 1968 sancisce l'indice di rendimento 130-135 (poi rigido 133) quindi, al limite, l'indicazione poteva essere massimo 100 - 101,5.

art. 2 - Tempi nuovi

  I tempi nuovi da determinarsi per lavorazioni nuove o per nuovi metodi di lavorazione verranno rilevati o preventivati con lo stesso criterio utilizzato per la determinazione dei tempi iscritti sui cicli.

art. 3 - Segnalazione dei tempi assestati

  I tempi assestati sono segnalati ai lavoratori interessati a mezzo di cicli di lavorazione depositati presso il Capo Responsabile.

La segnalazione dei tempi assestati comprenderà la descrizione del lavoro da svolgere; verranno inoltre fornite al lavoratore secondo quanto contrattualmente previsto, le indicazioni e le spiegazioni opportune per metterlo in grado di effettuare il lavoro secondo le modalità prescritte e nel tempo assegnato.

Nella segnalazione il Sindacato - Comitato Cottimo - non è più previsto. La visibilità del tempo è sparita non prevedendo tabelle esposte, tabelloni di linea, ecc.

art. 4 - Modifiche ai tempi assestati

  Quando siano intervenute variazioni tecniche od organizzative alle condizioni di esecuzione del lavoro, i tempi verranno rettificati in più o meno proporzionalmente alle modifiche determinate dalle variazioni stesse.

Il nuovo tempo assegnato verrà segnalato al Capo Responsabile nelle forme previste dal precedente art. 3; verranno del pari fornite al lavoratore le opportune indicazioni relative alle nuove modalità di esecuzione del lavoro.

Nella segnalazione il Sindacato - Comitato Cottimo - non è più previsto.

art. 5 - Avviamento di nuove lavorazioni

Per avviamento di nuove lavorazioni si intende il periodo in cui:

  • per l’inizio di una nuova lavorazione;

  • per l’introduzione di nuove macchine o impianti di rilevante importanza;

  • per sostanziali variazioni del processo produttivo o del ciclo di lavorazione;

  • o per motivi analoghi;

si procede alla messa a punto della lavorazione ed alla determinazione dei tempi relativi. In questo periodo i lavoratori interessati lavorano senza preventiva segnalazione di tempi di esecuzione , e perciò senza che sia possibile un calcolo del rendimento.

Le direzioni segnaleranno agli interessati l’inizio e, ove possibile, la probabile durata dei periodi di avviamento.

Durante tali periodi i lavoratori percepiranno, per tutte le ore impiegate per lavorazioni in avviamento, la retribuzione ad economia.

L'art. è diverso perché divide l'argomento tra avviamento ed assestamento dei tempi. Detta impostazione può prefigurare una durata indefinita del periodo di assestamento che si somma al periodo di assestamento.

Nel periodo di avviamento (Acc. 71) la retribuzione è la media dell'incentivo di stabilimento.

art. 6 - Assestamento dei tempi

  Il periodo di assestamento dei tempi decorre dal momento in cui, raggiunta la messa a punto della lavorazione, vengono assegnati e segnalati agli operai interessati i tempi provvisori.

L’assestamento ha la durata di mesi quattro di effettiva esecuzione del lavoro e, in detto periodo, i tempi assegnati sono suscettibili di variazioni in più o in meno, le quali verranno di volta in volta segnalati ai lavoratori interessati.

Nel periodo di assestamento al lavoratore, che non possa conseguire il previsto rendimento, sarà concessa una integrazione del guadagno di incentivo realizzato con i tempi in corso di assestamento, in modo che il guadagno stesso raggiunga l’ottanta per cento per i mesi successivi di quello medio realizzato nel trimestre precedente alla variazione; i rendimenti dei singoli gruppi sono calcolati e notificati agli interessati.

Nel periodo di avviamento (Acc. 71) la retribuzione è la media dell'incentivo di stabilimento.

art. 7 - Bolle supplementari “eventuali”

  Ai tempi assegnati potranno essere aggiunte delle bolle supplementari, provvisorie (“eventuali”), per quei casi nei quali le condizioni di lavoro non corrispondono a quelle previste.

Le bolle supplementari provvisorie (“eventuali”) verranno compilate con la specificazione di ciascuna delle tecniche che ne determinano la emissione.

art. 8 - Reclami

Per reclami e controversie riguardanti l’applicazione del sistema di incentivo di rendimento in atto si applicheranno le norme e le procedure stabilite per i cottimi ed altre forme di incentivo dal vigente ccnl.

Eventuali deficienze od eccedenze a singoli casi specifici di tempi di lavorazione saranno segnalate dai lavoratori e dai tecnici dell’Analisi Lavoro e ricontrollate; l’applicazione del nuovo tempo ricontrollato verrà fatta previa segnalazione agli interessati nelle forme di cui al precedente art. 3.

a)       Da parte dei lavoratori la facoltà di reclamo verrà esercitata nelle forme e nei modi stabiliti dalla seguente procedura:

  1. il lavoratore potrà presentare reclamo al proprio responsabile, il quale lo esaminerà e richiederà all’Analisi Lavoro il controllo del tempo. L’analisi Lavoro controllerà il tempo, di norma entro 7 (sette) giorni lavorativi per ogni singola operazione, dalla data di presentazione del reclamo e farà pervenire al lavoratore, tramite il Capo Responsabile, la variazione o la conferma documentata del tempo;

  2. il lavoratore, qualora non ritenga la risposta soddisfacente, potrà avanzare motivato reclamo scritto agli enti preposti per il tramite della RSA; la RSA lo rappresenterà ed assisterà nella trattazione della controversia il cui esame dovrà essere esaurito normalmente entro sette giorni lavorativi dalla data di presentazione del reclamo scritto.

  3. nel caso di mancato accordo la controversia verrà esaminata entro i 15 giorni successivi tra le Organizzazioni Sindacali territoriali. Tuttavia sino alla definizione della controversia il reclamo di cui sopra non sospenderà l’esecutività dei tempi assegnati.

 

L'articolo, pur citando le RSA non prevede assolutamente il Comitato Cottimi, e riprende la normativa dell'Acc. 1955 con i 7 giorni per la prima risposta; passa da 10 a 7 per la seconda fase e porta fuori stabilimento la controversia. Nel 1955 questa era portata a livello della Direzione Generale tra FIAT e CI.

 

art. 9 - Rilievo quantità prodotte

  Per il rilievo delle quantità prodotte verranno istituiti traguardi fissi di processo e di produzione finale, ai quali un apposito incaricato (collaudo) rileverà i pezzi prodotti. La produzione rilevata nella Qualità prevista verrà accreditata al gruppo di operai a monte del traguardo.

Si lascia il conteggio ad un incaricato invece di installare contapezzi o altro.

art. 10.

L’incentivo di rendimento verrà determinato mensilmente e potrà oscillare da mese a mese, in funzione dell’indice di rendimento.

Non vi sarà cioè alcuna interdipendenza tra livello realizzato in un dato mese ed il livello minimo da assegnare nei mesi successivi.

Con questo articolo si ritorna al "cottimo puro - n° pezzi = lire erogate" scaricando sui lavoratori tutto il peso delle disfunzioni tecnico-organizzative di causa aziendale. Nei fatti il 127 garantito ed il 133 come soglia massima non viene minimamente assunto.

CALCOLO DELL’INDICE E DELL’INCENTIVO DI RENDIMENTO

art. 11.

L’indice di rendimento viene considerato collettivamente per gruppo di lavori simili o concomitanti.

I lavoratori appartenenti ad un dato gruppo per il quale si determina l’indice di rendimento, percepiranno un incentivo stabilito in funzione dell’indice stesso.

Tutti gli operai dello stabilimento non appartenenti a gruppi per i quali si determini un indice di rendimento, percepiranno un importo proporzionale all’indice generale medio dello stabilimento.

Agli effetti della determinazione dell’indice di rendimento gli operai si distinguono in:

  • Diretti - per i quali l’indice è stabilito in funzione diretta del proprio lavoro;

  • Indiretti - quelli che collaborano più o meno direttamente con gli operai diretti, ma per i quali non si determina un indice di rendimento.

Scritto in questo modo il distinguo tra operai diretti (i cottimisti, cioè coloro che lavorano con tempi predeterminati) ed i lavoratori ad economia (coloro che non hanno tempi predeterminati) e labile, imprecisa e si presta a varie interpretazioni. Ad esempio è possibile avere tempi d'esecuzione e non rientrare in un gruppo di cottimo, o in posti dove non è previsto un indice di rendimento.

art 12 - Formula dell’indice di rendimento

Il calcolo dell’indice di rendimento di ogni gruppo e la determinazione degli importi relativi avverrà con il seguente procedimento:

l’indice di rendimento di ogni gruppo sarà uguale a:

pezzi prodotti moltiplicati (x) tempi effettivi per pezzo (in ore)

               -----------------------------------------------------------------------------------------      X 100

ore di presenza meno - (ore ad economia più (+) ore inattività)

Continua lo scarico delle disfunzioni tecnico-organizzative di causa aziendale (denominatore)

art. 13 - Ore ad economia

  Per ore ad economia dei gruppi incentivati si intendono esclusivamente quelle ore impiegate in lavori produttivi per i quali non sia stato determinato il tempo di esecuzione. Sono però esclusi in modo assoluto i casi di lavori vari improduttivi eseguiti per occupare un operaio che rimanesse inattivo per uno dei motivi specificati all’art. seguente.

All'interno di gruppi di cottimo, l'esistenza di lavori produttivi dove i tempi di lavoro non siano previsti è poco probabile per non dire assurdo. Assegnarli poi in contemporanea con attività produttive a ciclo è assurdo.

art. 14 - Ore di inattività 

per ore di inattività si intendono le ore perse per uno dei seguenti motivi:

- mancanza materiali;

- mancanza attrezzi, utensili o mezzi di lavoro;

- guasto macchina od impianti;

- mancanza energia elettrica;

- ecc..

Tutta l'elencazione sono disfunzioni di causa aziendale che nulla hanno a che fare con responsabilità o volontà operaia.

art. 15 - Scarti

  Per gli scarti si procederà come segue:

  • entreranno nel computo dell’indice di rendimento gli scarti non imputabili all’esecutore;

  • saranno dedotti dal computo dell’indice di rendimento gli scarti imputabili all’esecutore.

Non essendo previsto il peso degli scarti nella formula dell'incentivo (Pezzi buoni a numeratore) non si capisce la finalità della specificazione.

  

DETERMINAZIONE DEI LIVELLI DI INCENTIVO

art. 16 - Lavoratori diretti - ore incentivate.

L’incentivo di rendimento dei lavoratori diretti sarà determinato in conformità della tabella allegata al presente regolamento su una fascia.

L’incentivo è dovuto sulle ore di presenza al netto delle ore ad economia e delle ore di inattività.

art. 17 - Lavoratori diretti - ore ad economia

Per le ore ad economia dei lavoratori diretti verrà corrisposto un importo pari a quello percepito dai lavoratori diretti, calcolato sulla media dello stabilimento.

Il rilievo delle ore ad economia e la correlativa liquidazione dell’incentivo di rendimento per tali ore spettante, devono essere operati individualmente per lavoratore.

Coerente con quanto impostato precedentemente ma doppiamente assurdo.

art. 18 - Lavoratori diretti - ore di inattività

  Per le ore di inattività dei lavoratori diretti verrà corrisposto l’importo minimo della fascia degli indiretti.

Il rilievo delle ore di inattività e la correlativa liquidazione dell’incentivo di rendimento per tali ore spettante devono essere operati individualmente per ogni lavoratore.

Coerente con quanto impostato precedentemente ma doppiamente assurdo.

art. 19 - Lavoratori indiretti

..Per i lavoratori indiretti l’incentivo di rendimento verrà pagato in relazione al rendimento medio di stabilimento per tutte le ore di presenza e su una unica fascia.

art. 20 - Tabella

  I livelli e gli andamenti dell’incentivo di rendimento sono fissati dalla tabella allegata al presente regolamento di cui forma parte integrante.

art. 21.

  Poiché con il sistema disciplinato dalla presente regolamentazione l’Azienda consente di conseguire un utile di incentivo almeno pari a quello corrispondente a quanto previsto dal 2° comma art. 11, Disciplina Speciale, Parte Prima, del ccnl vigente, i singoli lavoratori ed i gruppi di incentivo garantiscono livelli produttivi minimi riferiti all’accennato guadagno di cui agli allegati.

La ricerca di "garanzie"  tende a superare tutta l'impostazione - garanzia retributiva a 127 ecc,).

 

METRICA DEL LAVORO

PREMESSA

Lo scopo della metrica è quello di determinare il tempo necessario all’esecuzione di un dato lavoro.

CRITERI GENERALI DEL SISTEMA

1)       Ciclo di lavorazione

2)       Operazione

3)       Modalità di rilevazione dei tempi di lavorazione

4)       Coefficienti di maggiorazione

5)       Tempo effettivo

6)       Tempo ciclo

1) Ciclo di lavorazione

Viene cosi denominato il razionale susseguirsi delle operazioni, necessarie alla trasformazione di un dato prodotto, secondo un ordine prestabilito. La successione delle operazioni necessarie per la sua esecuzione è stabilita dall’Ufficio Metodi (All. 2)

2) Operazione

L’operazione è l’insieme delle fasi di lavoro, chiamate “elementi d’operazione” compiute o dall’operaio, o dalla macchina, o da entrambi, in uno stesso posto di lavoro.

3) Modalità di rilevazione dei tempi di lavorazione

La determinazione dei tempi di lavorazione è effettuata utilizzando metodologie basate su criteri e fattori obiettivi di misura del lavoro. I valori risultanti dalle misurazioni degli elementi componenti le operazioni del ciclo di lavoro sono integrati da maggiorazioni corrispondenti ai valori di fattori obbiettivi che influenzano il lavoro evidenziati nel successivo punto 4. La rilevazione dei tempi di lavorazione viene effettuata secondo due metodologie:

  • rilievo diretto

  • preventivazione

a) Rilievo diretto

I tempi rilevati sono ottenuti mediante diretta osservazione del ciclo operativo e valutazione degli elementi da misurare attraverso la procedura del cronometraggio ovvero procedure di utilizzazione di elementi normalizzati, quali M.T.M., tempi standards e simili.

b) Rilievo cronometrico

I rilievi vengono eseguiti sul posto di lavoro da personale tecnico specializzato mediante lettura su cronometro dei tempi impiegati dal lavoratore nei singoli elementi di operazione e rilevazione della velocità di esecuzione.

Il rilievo dei tempi viene ripetuto per un appropriato numero di osservazioni, necessarie alla corretta determinazione del tempo di lavoro a seconda del tipo e delle esigenze della lavorazione.

Il giudizio di velocità viene contemporaneamente formulato dal cronotecnico sulla base di esperienze acquisite nell’osservazione di livelli “standards” di prestazione, ricavati secondo i principi della correlazione e di applicazione generalizzata nei vari settori industrializzati.

Fatta salva l’applicazione delle maggiorazioni di cui al punto 4, il tempo effettivo viene ricavato come segue:

Tempo effettivo= Tempo rilevato x Velocità rilevata 

----------------------------------------------------------------------------------- 

100

I risultati dei vari rilievi vengono mediati con il sistema della triangolazione che riscontra la distribuzione dei singoli valori misurati secondo la normale “curva di Gauss”.

Rilievo con elementi normalizzati

In questa procedura, viene attribuito a ciascun elemento componente l’operazione, un valore di tempo predeterminato, ricavato da tabelle di tempi standards contenute in sistemi di utilizzazione generali nella industria, quali M.T.M. e tempi standards, che derivano da un’amplissima rilevazione diretta nei più svariati casi di lavoro e risultano pertanto omogenei rispetto a quelli ottenuti con la rilevazione cronometrica diretta.

Fatta salva l’applicazione delle maggiorazioni di cui al punto 4 il tempo base viene ricavato per sommatoria dei valori elementari standards.

Si cita principalmente l'MTM che come è risaputo ha un rendimento ben diverso dal TMC.

b) Preventivazione

I tempi preventivati sono ottenuti per confronto di identità operative, utilizzando tabelle precostituite, che contengono dati standards per le diverse fasi di operazioni componenti le singole attività lavorative.

4) Coefficienti di maggiorazione

Il tempo rilevato, come indicato al punto 3 viene successivamente aumentato per tenere conto:

  • dell’affaticamento risultante dall’esecuzione del lavoro (fattore di riposo - FR)

  • dalle condizioni ambientali

  • dalle esigenze fisiologiche normalmente incidenti durante l’arco di prestazione lavorativa (Fattore Fisiologico F.F.)

A ciò si provvede mediante coefficienti di maggiorazione espressi in valore percentuale. I relativi valori sono indicati nella tabella allegata (n. 3) con raggruppamenti prestabiliti secondo le possibili combinazioni dei fattori obiettivi presi in considerazione.

I valori indicati sono comprensivi delle percentuali di maggiorazione per esigenze valutate nella misura uniforme del 4%.

Le maggiorazioni sopra elencate possono essere assegnate, per esigenze tecniche, produttive ed organizzative, con un incremento di organico corrispondente.

Nell’allegato 4 vengono evidenziate in dettaglio le soluzioni tecnico - organizzative, che nel rispetto dei criteri generali, sono applicate nelle diverse aree produttive.

La specificazione è assurda, per non dire folle, perché prevede che sia i fattori di riposo che il fattore fisiologico (non disponibili) siano trasformati in aumento di organico e trasformati in aumento dei volumi impostati.

 

5)       Tempo effettivo

 

I tempi rilevati, maggiorati secondo quanto indicato al punto 4 costituiscono il tempo effettivo assegnato alle lavorazioni.

 

I tempi effettivi consentono all’operaio di normale abilità di conseguire i rendimenti previsti dalla curva (allegato 1) tracciata in relazione a normale prestazione. I risultati raggiunti dipendono quindi unicamente dal livello di continuità ed efficacia della prestazione.

 

6)       Tempo ciclo

 

Il tempo ciclo, evidenziato nei cicli di lavorazione, è il tempo mediamente necessario per l’esecuzione dell’operazione. Viene utilizzato per la definizione della produzione oraria media da realizzare.

 

SOLUZIONI TECNICO - ORGANIZZATIVE PER L’APPLICAZIONE DEI COEFFICIENTI DI MAGGIORAZIONE

  1. Lavorazioni su linea a trazione meccanizzata (flusso continuo)

Gli operai diretti addetti usufruiranno di una pausa individuale a scorrimento pari a 40 minuti primi per turno di lavoro effettivo di 450 minuti primi.

La pausa è composta del 4% per fattore fisiologico pari a 16,4 min. e del 5,756% di fattore di riposo pari a 23,6 min.

Durante il godimento della pausa individuale l’operaio viene sostituito per assicurare la continuità al processo produttivo.

La pausa viene utilizzata, di norma, in due intervalli di 20 min. ciascuno.

L’Azienda recupererà la produzione persa per eventuali fermate tecniche fino a concorrenza dell’entità del fattore di riposo.

La massima attività netta assegnabile non supererà mediamente il tempo di cadenza. Viene assicurato comunque nell’arco del turno di lavoro la saturazione media del 91,11 mediante la rotazione in diverse postazioni di lavoro.

 

  1. Lavorazioni su postazioni multiple collegate e a trazione non meccanizzata (flusso discontinuo)

Gli operai diretti addetti usufruiscono di una pausa individuale a scorrimento per fattore fisiologico pari a 16,4 min. per turno di lavoro effettivo di 450 min.

Durante il godimento della pausa individuale l’operaio viene sostituito per assicurare la continuità al processo produttivo.

L’azienda recupererà la produzione persa per eventuali fermate tecniche fino a concorrenza dell’entità del fattore di riposo.

  1. Lavorazioni nelle cabine di spruzzatura vernici ed antirombo

In questa area produttiva si segue l’impostazione prevista al punto a).

Nell’arco del turno di lavoro le pause possono avere una diversa distribuzione e durata complessiva mediante l’utilizzo di quote del fattore di riposo previste per queste lavorazioni.

  1. Lavorazioni su postazioni fisse

Gli operai addetti usufruiranno delle previste maggiorazioni per fattore di riposo e fattore fisiologico incluse nei tempi effettivi.

L’azienda recupererà la produzione persa per eventuali fermate tecniche fino a concorrenza dell’entità del fattore di riposo.

 

 

IPOTESI DI SATURAZIONE

MINUTI EFFETTIVI DI LAVORO ASSEGNABILI PER TURNO A CIASCUN OPERAIO IN FUNZIONE DEL FATTORE DI RIPOSO

Fattore di riposo

Minuti di saturazione

Percentuale di saturazione

3%

410  (450)

91,11

4%

410  (450

91,11

5%

410  (450

91,11

5,76%

410  (450

91,11

6%

408,92  (448,92)

90,87

7%

404,49  (444,49)

89,89

8%

400,14  (440,14)

88,92

9%

395,88  (435,88)

87,97

10%

391,70  (431,70)

87,04

11%

387,59  (427,59)

86,13

12%

383,57  (423,57)

85,24

13%

379,62  (419,62)

84,36

14%

375,74  (415,74)

83,50

15%

371,94  (411,94)

82,65

 

N.B. - I valori tra parentesi rappresentano l’attività dell’operaio comprensiva del rimpiazzo per pausa a scorrimento (9,756)

La parte che segue è citata come esempi ed ipotesi dell’accordo:

 IPOTESI

A supporto del punto C precisiamo che la maggiorazione (affaticamento, fisiologico, ambientale risulta del 15,38% pari a 60 min. nell’arco di un turno lavorativo di 450 min.

Calcoli dimostrativi dei valori segnalati nell’ipotesi.

Fattore fisiologico min. 16,4

Ipotizzando un F:R: medio del 5,756 ed un fattore fisiologico del 4% la composizione del turno (450 min.) esclusa la mensa sarà:

min. presenza = min. lavoro effettivo + (min. lav. effettivo x % maggioraz.)

450 = min. lav. effett. x (1+0,05756+0,04)

min. lav. effett. =     450         =410

                             1,09756

I min. di F.R. (fattore di riposo) saranno = 410 x 0,05756 = 23,6

I min. di F:F: (fattore fisiologico) saranno = 410 x 0,04     = 16,4

verificando

410+23,6+16,4 =450

 

Pausa dei cabinisti (min 60)

Ipotizzando una % di maggioraz. (Riposo + fisiologico + ambientale) del 15,38% i min. lavorativi saranno:

450      =    390

                                                                                            1,1538

i min. di pausa = 450-390=60

verifica       60         =15,38

                 390