Allegato - CCNL 11 FEBBRAIO 1963

(Ritengo più interessante citare il Contratto del 1963 perchè è quello che sancisce le modifiche più importanti - le parti evidenziate sono le novità rispetto al CCNL precedente)

Nel CCNL DEL 1966 L'Art. è identico con la sola aggiunta al punto 7. del seguente capoverso: - Anche in questa ipotesi, ove insorgano divergenze su elementi di fatto, il Comitato paritetico (di cui all'Art. 12 lettera B) della parte IV potrà essere incaricato di effettuare un accertamento di tali elementi -.

C. C. N. L. - 11 Febbraio 1963 - Art. 16 

  1. Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale. Nei casi in cui la valutazione della prestazione richiesta all’operaio o ad una squadra di operai sia fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione oppure la prestazione sia vincolata all'osservanza di un determinato ritmo produttivo in conseguenza dell'organizzazione del lavoro (come nel caso di linee a catena o di linee a flusso continuo) e sia richiesta all'operaio una prestazione più intensa di quella dei normale lavoro ad economia o la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato superiore a quello conseguibile attraverso il lavoro ad economia, l'operaio o la squadra di operai dovranno essere retribuiti a cottimo o con altre forme di retribuzione a rendimento soggette alla disciplina del lavoro a cottimo, anche per le linee a catena ed a flusso continuo.

  2. Le tariffe di cottimo (a tempo od a prezzo) devono essere fissate dall'azienda in modo da garantire, nei periodi normalmente considerati, all'operaio di normale capacità od operosità, il conseguimento di un utile di cottimo non inferiore al 12 per cento dei minimi di paga base. Tale condizione si presume adempiuta; quando la generalità (intendendosi per tale almeno i due terzi) degli: operai lavoranti a cottimo in un medesimo reparto con la stessa tariffa nei periodi sopra indicati abbia realizzato un utile di cottimo non inferiore al suddetto 12 per cento, il che non esclude la revisione delle tariffe nei casi in cui detto complesso di operai venga riconosciuto di capacità od operosità superiore alla normale.

  3. Nel caso di altre forme di retribuzione a rendimento soggette alla disciplina del lavoro a cottimo all'operaio dovrà comunque essere garantita una percentuale del minimo di paga base corrispondente a quella minima di cottimo.

  4. Nel caso in cui un operaio lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto dal comma secondo per cause a lui non imputabili e salvo l'ipotesi di tempestiva richiesta di mutamento delle condizioni di emissione della tariffa, di cui al punto 15, la retribuzione gli verrà integrata fino al raggiungimento del suddetto minimo di cottimo.

  5. L'azienda, tramite la propria associazione sindacale comunicherà ai sindacati provinciali dei lavoratori i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore.  Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti di maggiorazione (causali e valori, minimo e massimo), ai metodi di calcolo dell'utile di cottimo. Per le lavorazioni a catena (considerate tali le linee di produzione meccanizzata e non i servizi ausiliari automatizzati) le comunicazioni di cui sopra saranno egualmente fatte tenendo conto della diversa denominazione che detti criteri assumono. Tali comunicazioni avranno finalità informativa, essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo alle condizioni e secondo la procedura di cui al punto 23 (vedi chiarimento in calce all'articolo). Per le lavorazioni a catena per le quali non ricorrano gli estremi per la retribuzione a cottimo, la percentuale di mancato cottimo viene maggiorata di due punti.

  6. In caso di introduzione di nuovi sistemi di cottimo, alla comunicazione cui al punto 5 potrà  eseguire, a richiesta, un esame congiunto tra l'organizzazione sindacale che rappresenta l'azienda ed i sindacati provinciali dei lavoratori. La modifica di taluno dei criteri che hanno formato oggetto della comunicazione informativa di cui al primo comma del punto 5, purché non alteri il sistema in atto, non costituisce variazione del sistema stesso ai sensi del comma precedente, fermo restando l'obbligo della comunicazione informativa.

  7. Resta in facoltà del Sindacato dei lavoratori di instaurare controversia collettiva quando sorga contestazione circa la rispondenza del sistema in atto alle norme di cui al presente articolo.

  8. Gli operai lavoranti a cottimo dovranno essere messi a conoscenza, all'inizio del lavoro, per iscritto o per affissione nei reparti in cui lavorano quando si tratta di cottimi dì squadra o collettivi del lavoro da eseguire e della corrispondente tariffa di cottimo (a tempo od a prezzo) nonché di ogni elemento necessario per il computo dell'utile di cottimo stesso.

  9. L'azienda comunicherà all'operaio gli elementi riepilogativi di computo del suo guadagno di cottimo nel periodo di paga e, a richiesta, anche con riferimento ai risultati delle singole tariffe. La specificazione dei risultati delle singole tariffe potrà non essere fornita per tariffe le quali, data la contemporaneità della loro applicazione, costituiscono sostanzialmente un unico cottimo, o per tariffe applicate non contemporaneamente per le quali, data la brevità della loro durata, normalmente non si effettua la rilevazione dei tempi.

  10. Si intende per periodo di assestamento delle tariffe di cottimo il tempo tecnico necessario perché le condizioni di lavoro possano ritenersi sufficientemente stabilizzate; pertanto in caso di saltuario impiego della tariffa i singoli periodi sono cumulati al fine di stabilire la durata complessiva del periodo di assestamento.

  11. Il periodo di assestamento delle tariffe di cottimo sarà concordato tra le parti direttamente interessate; ove il periodo di assestamento superi i due mesi potrà essere richiesto l'intervento delle rispettive organizzazioni.

  12. Durante il periodo di assestamento sarà concessa all'ope­raio una integrazione del guadagno di cottimo realizzato con le tariffe in corso di assestamento, in modo che il guadagno stesso non sia inferiore all'80 per cento di quello medio realizzato nel trimestre precedente alla variazione della lavorazione; nei casi in cui il periodo di assestamento sarà determinato per un periodo superiore ai due mesi, per il tempo eccedente tale periodo l'integrazione prevista nel presente comma sarà dell’85 per cento.

  13. Terminato il periodo di assestamento nessuna integrazione spetterà all'operaio, quando la nuova tariffa risponde ai requisiti stabiliti dal presente articolo, salvo quanto disposto ai successivi punti 14 e 15.

  14. Le tariffe stabilite potranno essere variate allorché sia superato il periodo di assestamento solo nel caso in cui vengano apportate modifiche tecniche od organizzative nelle condizioni di esecuzione del lavoro. In tali casi le tariffe saranno variate in proporzione alle variazioni di tempo in più od in meno che avranno determinato. La tariffa modificata è da considerarsi come una nuova tariffa ai fini del periodo di assestamento.

  15. Qualora venissero accertate, su tempestiva richiesta del lavoratore interessato, variazioni contingenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro, come ad esempio variazioni nelle caratteristiche del materiale, difetti di lavorazione preesistenti, che abbiano influenzato negativamente il rendimento della tariffa e delle quali non fu potuto tener conto nelle condizioni di emissione della tariffa stessa, verranno corrisposti bonifici in proporzione al grado di variazione riscontrato e limitatamente alla durata della variazione, tali che il lavoratore non subisca perdite per cause a lui non imputabili.

  16. Quando si dovesse constatare una sensibile caduta del guadagno medio di cottimo la Commissione interna potrà intervenire presso la Direzione pur congiuntamente accertarne le cause. Ove ricorra l'ipotesi di cui al punto 7 del presente articolo, un esame di merito potrà essere effettuato in sede sindacale.

  17. Quando gli operai lavorino con tariffe già assestate il conteggio dei guadagni sarà fatto complessivamente alla fine del periodo di paga indipendentemente dai risultati di ciascuna tariffa. Agli effetti del conteggio del guadagno di cottimo saranno escluse le ore di interruzione dovute a cause non dipendenti dalla volontà dell'operaio, fermo quanto previsto dal punto 9 circa la facoltà di richiedere la comunicazione dei risultati delle singole tariffe.

  18. Non è ammessa la compensazione tra i risultati di tarif­fe assestate e quelli di tariffe in corso dì assestamento. Per queste ultime, ove i loro risultati siano in parte eccedenti ed in parte inferiori al minimo di cottimo, la eccedenza rispetto addetto minimo non potrà essere utilizzata per l’integrazione prevista dal punto 4 del presente articolo.

  19. Per i cottimi di lunga durata il conteggio del guadagno deve essere fatto a cottimo ultimato ed all'operaio devono essere corrisposti allo scadere dei singoli periodi di paga, acconti di circa il 90 per cento del presumibile guadagno.

  20. L'operaio cottimista che lascia il lavoro per dimissioni o licenziamento quando il cottimo è ancora in corso, ha diritto alla liquidazione dell'eventuale guadagno di cottimo spettantegli fino al momento in cui lascia il lavoro. Nel caso in cui la liquidazione avvenga solo quando il cottimo sia ultimato l'operaio avrà diritto a un acconto sulla base della presumibile liquidazione.

  21. Quando l'operaio passa dal lavoro a cottimo a quello ad economia nella medesima lavorazione ha diritto alla conservazione dell'utile di cottimo sempreché rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale.

  22. I concottimisti, intesi per tali gli operai direttamente vin­colati al ritmo lavorativo di altri operai a cottimo e che pure essendo, soggetti ad una prestazione lavorativa superiore a quella propria del lavoro ad economia, non possono essere retribuiti a cottimo, parteciperanno ai benefici del cottimo in relazione al proprio contributo. La misura della partecipazione dì cui sopra si intende riferita alle caratteristiche di ciascuna azienda. L'azienda, tramite la propria associazione sindacale, comunicherà ai Sindacati provinciali dei lavoratori i criteri generali di determinazione della percentuale di partecipazione. L'azienda porterà tempestivamente a conoscenza dei concottimisti la misura della loro partecipazione, nonché le sue variazioni, qualora trasformazioni della situazione tecnica od organizzativa della produzione comportassero modificazioni nei criteri di attribuzione.

  23. I reclami riguardanti l'applicazione delle norme del presente articolo ed in particolare quelli relativi:

a)     alle varie ipotesi di garanzia di conseguimento del guadagno minimo di cottimo;

b)     alle tariffe in assestamento;

c)     in caso di modifiche tecniche od organizzative nelle condizioni di esecuzione del lavoro, circa la rispondenza delle variazioni delle tariffe alle variazioni di tempo in più od in meno determinate dalle modifiche suddette;

d)     alle variazioni contingenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro di cui al punto 15;

e)     al conteggio ed alla liquidazione dei cottimi;

f)       al passaggio dal lavoro a cottimo a quello ad economia; saranno presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalla Direzione. Nel caso in cui il lavoratore non ritenga soddisfacente l'esito potrà avanzare reclamo scritto alla Direzione tramite la Commissione interna perché venga esperito il tentativo di conciliazione tra la Commissione interna stessa e la Direzione. Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre sette giorni lavorativi. Nel caso di mancato accordo la controversia verrà esaminata entro i quindici giorni successivi in sede sindacale tra le organizzazioni sindacali territoriali rispettive.

 

Protocollo di chiarimento all’Articolo 16, punto 5

Qualora l'azienda non adotti il cronometraggio od altri sistemi di misurazione dei tempi indicherà che le produzioni normali sono fissate in base a stima.

Qualora proceda al cronometraggio con sistemi di misurazione ne darà indicazione specificando, ove esista, il metodo seguito. L'azienda indicherà inoltre i criteri generali per l'adozione dei coefficienti di correzione dei tempi.

L'azienda indicherà altresì il metodo ed il modo di calcolo degli utili di cottimo (ad esempio: moltiplicazione della paga oraria per il tempo risparmiato, rispetto a quello assegnato che sarà stato comunicato al lavoratore).