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C. N. L. - 11 Febbraio 1963 - Art. 16
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Allo
scopo di conseguire l'incremento della produzione è ammesso il
lavoro a cottimo sia collettivo che individuale.
Nei casi in cui la valutazione della
prestazione richiesta all’operaio o ad una squadra di operai sia
fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di
lavorazione oppure la prestazione sia vincolata all'osservanza di un
determinato ritmo produttivo in conseguenza dell'organizzazione del
lavoro (come nel caso di linee a catena o di linee a flusso
continuo) e sia richiesta all'operaio una prestazione più intensa
di quella dei normale lavoro ad economia o la realizzazione di un
risultato produttivo predeterminato superiore a quello conseguibile
attraverso il lavoro ad economia, l'operaio o la squadra di operai
dovranno essere retribuiti a cottimo o con altre forme di
retribuzione a rendimento soggette alla disciplina del lavoro a
cottimo, anche per le linee a catena ed a flusso continuo.
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Le
tariffe di cottimo (a tempo od a prezzo) devono essere fissate
dall'azienda in modo da garantire, nei periodi normalmente
considerati, all'operaio di normale capacità od operosità, il
conseguimento di un utile di cottimo non
inferiore al 12 per cento dei minimi di paga base.
Tale condizione si presume adempiuta; quando la generalità (intendendosi
per tale almeno i due terzi) degli: operai lavoranti a cottimo in un medesimo reparto con
la stessa tariffa nei periodi sopra indicati abbia realizzato un
utile di cottimo non inferiore al suddetto 12 per cento, il che non
esclude la revisione delle tariffe nei casi in cui detto complesso
di operai venga riconosciuto di capacità od operosità superiore
alla normale.
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Nel
caso di altre forme di retribuzione a rendimento soggette alla
disciplina del lavoro a cottimo all'operaio dovrà comunque
essere garantita una percentuale del minimo di paga base corrispondente
a quella minima di cottimo.
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Nel
caso in cui un operaio lavorante a cottimo non riesca a conseguire
il minimo previsto dal comma secondo per cause a lui non imputabili
e salvo
l'ipotesi di tempestiva richiesta di mutamento delle condizioni di
emissione della tariffa, di cui al punto 15,
la retribuzione gli verrà integrata fino al raggiungimento del
suddetto minimo di cottimo.
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L'azienda,
tramite la propria associazione sindacale comunicherà ai sindacati
provinciali dei lavoratori i criteri generali dei sistemi di cottimo
in vigore. Tali criteri
si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti
di maggiorazione (causali e valori, minimo e massimo), ai metodi di
calcolo dell'utile di cottimo. Per le lavorazioni a catena
(considerate tali le linee di produzione meccanizzata e non i
servizi ausiliari automatizzati) le comunicazioni di cui sopra
saranno egualmente fatte tenendo conto della diversa denominazione
che detti criteri assumono. Tali comunicazioni avranno finalità
informativa, essendo ammesse solo contestazioni di carattere
applicativo alle condizioni e secondo la procedura di cui al punto
23 (vedi chiarimento in calce all'articolo). Per le lavorazioni a
catena per le quali non ricorrano gli estremi per la retribuzione a
cottimo, la percentuale di mancato cottimo viene maggiorata di due
punti.
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In
caso di introduzione di nuovi sistemi di cottimo, alla comunicazione
cui al punto 5 potrà eseguire,
a richiesta, un esame congiunto tra l'organizzazione sindacale che
rappresenta l'azienda ed i sindacati provinciali dei lavoratori. La
modifica di taluno dei criteri che hanno formato oggetto della
comunicazione informativa di cui al primo comma del punto 5, purché
non alteri il sistema in atto, non costituisce variazione del
sistema stesso ai sensi del comma precedente, fermo restando
l'obbligo della comunicazione informativa.
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Resta
in facoltà del Sindacato dei lavoratori di instaurare controversia
collettiva quando sorga contestazione circa la rispondenza del
sistema in atto alle norme di cui al presente articolo.
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Gli
operai lavoranti a cottimo dovranno essere messi a conoscenza,
all'inizio del lavoro, per iscritto o per affissione nei
reparti in cui lavorano quando si tratta di cottimi dì squadra o
collettivi del lavoro da eseguire e della corrispondente tariffa di
cottimo (a tempo od a prezzo) nonché di ogni elemento necessario
per il computo dell'utile di cottimo stesso.
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L'azienda
comunicherà all'operaio gli elementi riepilogativi di computo del
suo guadagno di cottimo nel periodo di paga e, a richiesta, anche
con riferimento ai risultati delle singole tariffe. La
specificazione dei risultati delle singole tariffe potrà non
essere
fornita per tariffe le quali, data la contemporaneità della
loro applicazione, costituiscono sostanzialmente un unico cottimo, o
per tariffe applicate non contemporaneamente per le quali, data la
brevità della loro durata, normalmente non si effettua la
rilevazione dei tempi.
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Si intende per periodo di
assestamento delle tariffe di cottimo il tempo tecnico necessario
perché le condizioni di lavoro possano ritenersi sufficientemente
stabilizzate; pertanto in caso di saltuario impiego della tariffa i
singoli periodi sono cumulati al fine di stabilire la durata
complessiva del periodo di assestamento.
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Il
periodo di assestamento delle tariffe di cottimo sarà
concordato tra le parti direttamente interessate; ove il periodo di
assestamento superi i due mesi potrà essere richiesto l'intervento
delle rispettive organizzazioni.
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Durante
il periodo di assestamento sarà concessa all'operaio una
integrazione del guadagno di cottimo realizzato con le tariffe in
corso di assestamento, in modo che il guadagno stesso non
sia inferiore all'80 per cento di quello medio realizzato
nel trimestre precedente alla variazione della lavorazione; nei
casi in cui il periodo di
assestamento sarà determinato per un periodo superiore ai due mesi,
per il tempo eccedente tale periodo
l'integrazione prevista
nel presente comma sarà dell’85 per cento.
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Terminato
il periodo di assestamento nessuna integrazione spetterà
all'operaio, quando la nuova tariffa risponde ai requisiti stabiliti
dal presente articolo, salvo quanto disposto ai successivi punti 14
e 15.
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Le
tariffe stabilite potranno essere variate allorché sia superato il
periodo di assestamento solo nel caso in cui vengano apportate
modifiche tecniche od organizzative nelle condizioni di esecuzione
del lavoro. In tali casi le tariffe saranno variate in proporzione
alle variazioni di tempo in più od in meno che avranno determinato.
La tariffa modificata è da considerarsi come una nuova tariffa ai
fini del periodo di assestamento.
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Qualora
venissero accertate, su tempestiva richiesta del lavoratore
interessato, variazioni contingenti nelle condizioni di esecuzione
del lavoro, come ad esempio variazioni nelle caratteristiche del
materiale, difetti di lavorazione preesistenti, che abbiano
influenzato negativamente il rendimento della tariffa e delle quali
non fu potuto tener conto nelle condizioni di emissione della
tariffa stessa, verranno corrisposti bonifici in proporzione al
grado di variazione riscontrato e limitatamente alla durata della
variazione, tali che il lavoratore non subisca perdite per cause a
lui non imputabili.
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Quando
si dovesse constatare una sensibile caduta del guadagno medio di
cottimo la Commissione interna potrà intervenire presso la
Direzione pur congiuntamente accertarne le cause. Ove
ricorra l'ipotesi di cui al punto 7 del presente articolo,
un esame di merito potrà essere effettuato in sede
sindacale.
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Quando
gli operai lavorino con tariffe già assestate il conteggio dei
guadagni sarà fatto complessivamente alla fine del periodo di paga
indipendentemente dai risultati di ciascuna tariffa. Agli effetti
del conteggio del guadagno di cottimo saranno escluse le ore di
interruzione dovute a cause non dipendenti dalla volontà
dell'operaio, fermo
quanto previsto dal punto 9 circa la facoltà di richiedere la
comunicazione dei risultati delle singole tariffe.
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Non
è ammessa la compensazione tra i risultati di tariffe assestate e
quelli di tariffe in corso dì assestamento. Per queste ultime, ove
i loro risultati siano in parte eccedenti ed in parte inferiori al
minimo di cottimo, la eccedenza rispetto addetto minimo non potrà
essere utilizzata per l’integrazione prevista dal punto 4 del
presente articolo.
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Per
i cottimi di lunga durata il conteggio del guadagno deve essere
fatto a cottimo ultimato ed all'operaio devono essere corrisposti
allo scadere dei singoli periodi di paga, acconti di circa il 90 per
cento del presumibile guadagno.
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L'operaio
cottimista che lascia il lavoro per dimissioni o licenziamento
quando il cottimo è ancora in corso, ha diritto alla liquidazione
dell'eventuale guadagno di cottimo spettantegli fino al momento in
cui lascia il lavoro. Nel caso in cui la liquidazione avvenga solo
quando il cottimo sia ultimato l'operaio avrà diritto a un acconto
sulla base della presumibile liquidazione.
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Quando
l'operaio passa dal lavoro a cottimo a quello ad economia nella
medesima lavorazione ha diritto alla conservazione dell'utile di
cottimo sempreché rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la
produzione individuale.
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I
concottimisti, intesi per tali gli operai direttamente vincolati
al ritmo lavorativo di altri operai a cottimo e che pure essendo,
soggetti ad una prestazione lavorativa superiore a quella propria
del lavoro ad economia, non possono essere retribuiti a cottimo,
parteciperanno ai benefici del cottimo in relazione al proprio
contributo. La misura della partecipazione dì cui sopra si intende
riferita alle caratteristiche di ciascuna azienda. L'azienda, tramite la propria associazione sindacale, comunicherà
ai Sindacati provinciali dei lavoratori i criteri generali di
determinazione della percentuale di partecipazione. L'azienda porterà
tempestivamente a conoscenza dei concottimisti la misura della loro
partecipazione, nonché le sue variazioni, qualora trasformazioni
della situazione tecnica od organizzativa della produzione
comportassero modificazioni nei criteri di attribuzione.
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I
reclami riguardanti l'applicazione delle norme del presente articolo
ed in particolare quelli relativi:
a)
alle varie ipotesi di garanzia di conseguimento del guadagno
minimo di cottimo;
b)
alle tariffe in assestamento;
c)
in caso di modifiche tecniche od organizzative nelle condizioni
di esecuzione del lavoro, circa la rispondenza delle variazioni delle
tariffe alle variazioni di tempo in più od in meno determinate dalle
modifiche suddette;
d)
alle variazioni contingenti nelle condizioni di esecuzione del
lavoro di cui al punto 15;
e)
al conteggio ed alla liquidazione dei cottimi;
f)
al passaggio dal lavoro a cottimo a quello ad economia; saranno
presentati dai lavoratori ai capi incaricati dalla Direzione. Nel caso
in cui il lavoratore non ritenga soddisfacente l'esito potrà avanzare
reclamo scritto alla Direzione tramite la Commissione interna perché
venga esperito il tentativo di conciliazione tra la Commissione interna
stessa e la Direzione. Tale tentativo dovrà esaurirsi entro il più
breve tempo possibile e comunque non oltre sette giorni lavorativi. Nel
caso di mancato accordo la controversia verrà esaminata entro i
quindici giorni successivi in sede sindacale tra le organizzazioni
sindacali territoriali rispettive.
Protocollo
di chiarimento all’Articolo 16, punto 5
Qualora l'azienda non adotti il
cronometraggio od altri sistemi di misurazione dei tempi indicherà che
le produzioni normali sono fissate
in base a stima.
Qualora
proceda al cronometraggio con sistemi di misurazione ne darà
indicazione specificando, ove esista, il metodo seguito. L'azienda
indicherà inoltre i criteri generali per l'adozione dei coefficienti di
correzione dei tempi.
L'azienda indicherà altresì
il metodo ed il modo di calcolo degli utili di cottimo (ad esempio:
moltiplicazione della paga oraria per il tempo risparmiato, rispetto a
quello assegnato che sarà stato comunicato al lavoratore).
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