Nuovi livelli di saturazione sulle linee - Accordo 5 agosto 1971

Parte Terza

Pause, saturazioni, lavoro notturno

1. E' soppressa la pausa collettiva di 10 minuti primi per ogni turno di lavoro con arresto degli impianti prevista dal punto 2° della regolamentazione per le lavorazioni su linee di montaggio meccanizzate allegata all'accordo 31 maggio 1968.

Gli operai addetti alle lavorazioni su linee di produzione a trazione meccanizzata fruiranno di pause individuali di 40 minuti primi per ogni turno di lavoro (comprensivi di quanto già previsto per l'utilizzazione delle maggiorazioni per bisogni fisiologici) organizzate in modo da garantirne l'effettivo godimento.

Le modalità di godimento delle pause individuali verranno regolamentate anche su proposta dei gruppi interessati.

Durante il godimento delle pause individuali l'operaio sarà sostituito da un rimpiazzo per assicurare il normale funzionamento degli impianti.

2. Nelle lavorazioni su linee di montaggio meccanizzate di cui alla regolamentazione allegata all'accordo 26 giugno 1969 l'indice di saturazione massima individuale nell'arco delle 8 ore non sarà superiore ai seguenti livelli:

88% per linee con tempi di cadenza superiori a 4';

87% per linee con tempi di cadenza superiori a 2';

86% per linee con tempi di cadenza di 2' ed inferiori;

84% per linee con tempi di cadenza di 1' ed inferiori;

ivi compresi gli effetti della trasformazione della pausa collettiva nella pausa individuale più lunga, di cui al precedente punto1.

3. L'intervallo per la mensa per gli operai è aumentato a 40 minuti primi; 10' saranno pagati non riducendo l'attuale retribuzione giornaliera.

L'Azienda, senza variazione dei ritmi individuali di lavoro, intende utilizzare gli impianti per un tempo pari a quello di utilizzazione attuale, ivi comprese le deroghe concordate e salva la riduzione contrattuale di orario; le Organizzazioni sindacali dei lavoratori ne prendono atto.

L'orario sarà applicato a tutto il complesso.